Ddl Gelli: Responsabilità Infermieristica basata sulle Linee Guida

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Se vi state chiedendo come cambia con il ddl Gelli la responsabilità infermieristica, molto c’è da dire. La differente terminologia che pervade tutto il disegno di legge, disegna uno scenario dove non è presente il termine infermiere. Occorre precisare come questa sia solo una condizione afferente al dato linguistico che nulla toglie alla sostanza di un testo di legge, con il quale mettere al centro la posizione infermieristica. Il Ddl diviene strumento attraverso il quale intravedere una parzialmente rivisitazione del concetto sotteso all’idea stessa della professione.

Ddl Gelli: responsabilità infermieristica e risk management

Andiamo con ordine, parlare di esercenti le professioni sanitarie nel nostro ordinamento può voler dire molto, ma non specifica la precipua attinenza al lavoro dell’infermiere, ciò è di particolare importanza soprattutto se al centro del testo di legge, appena approvato al Senato e in attesa dell’ultimo passaggio alla Camera, è stata posta la riforma della responsabilità penale e civile per i professionisti sanitari.

Soggetti della riforma sono allora gli infermieri?

e per questi ultimi, definiti secondo una maggiormente calzante terminologia come esercenti professioni sanitarie, è prevista una disciplina carica di novità e aspetti giuridici.

Cambia, in primo luogo, il ruolo degli infermieri per ciò che attiene alla gestione del c.d. risk management, riferibile a tutto ciò che riguarda la gestione di eventuali procedure riguardanti denunce o malfunzionamenti del sistema nell’ambito di quelli che saranno i nuovi centri regionali per la gestione del rischio. La previsione di questi centri è avvenuta con il richiamo agli artt. 2,3,4 del nuovo Ddl Gelli.  Maggiore coinvolgimento e un implemento delle responsabilità di questi ultimi nella gestione manageriale lato sensu, costringe gli infermieri ad aggiornarsi sulla gestione del rischio clinico.

Cambia la visione d’insieme dell’infermiere anche per ciò che attiene all’art 5 della riforma, anche qui vengono definiti come esercenti le professioni sanitarie. Questi ultimi, nell’esercizio delle loro funzioni, dovranno attenersi alle pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida. I tratti di singolarità di ogni pratica è devoluta al lavoro delle società scientifiche individuate con decreto del Ministro della salute e iscritte in un apposito elenco.

Responsabilità penale dell’infermiere e le linee guida

Gli aspetti più importati della riforma della responsabilità professionale riguardano l’art 6 del Ddl. Disposizione mediante la quale viene ridisegnata la responsabilità penale degli infermieri. Grazie all’introduzione dell’art. 590-ter c.p, l’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento del proprio lavoro, cagioni per imperizia (ignoranza-inadeguatezza-inesperienza) l’evento morte o la lesione del paziente, risponderà penalmente solo in caso di colpa grave. Fondamentale è precisare come la applicabilità della colpa grave verrà meno nel caso in cui nell’esercizio della sua attività l’infermiere abbia rispettato le linee guida e pratiche clinico-assistenziali.

Responsabilità civile dell’infermiere contrattuale ed extracontrattuale

In tema di responsabilità civile, l’infermiere dovrà fare attenzione a distinguere due differenti piani di interesse. Se lavora presso un’azienda pubblica, si applicherà la disciplina di cui dell’art. 2043 c.c, con la conseguente applicazione della responsabilità aquiliana o extracontrattuale, dalla quale deriva una minore tutela concessa al paziente in caso di danno cagionato dall’esercente la professione sanitaria. Per di più spetterà proprio all’assistito dimostrare di aver subito il danno, fornendo la prova dell’entità della lesione subita, il tutto supportato dalla necessaria presenza del nesso causale tra la condotta dell’infermiere e il danno stesso. Cambia con il ricorso all’art 2043 c.c., anche la prescrizione che viene ridotta a cinque anni.

Differente è il caso in cui si lavori presso aziende private, in tal caso, si applicherebbe le meno favorevoli ( per l’infermiere) disposizioni di cui all’art 1218 c.c. Col le quali viene rimarcata la natura contrattuale del rapporto infermiere-paziente.

Azione di rivalsa, articolo 9.

Per ciò che attiene all’azione di rivalsa, l’art. 9 del disegno di legge da vita ad una limitazione della stessa, prevedendo che la stessa sia circoscritta ai soli casi di dolo o colpa grave. Se il danneggiato, nel giudizio di risarcimento del danno, non ha convenuto anche l’esercente la professione sanitaria, l’azione di rivalsa nei confronti di quest’ultimo può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale, ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dal passaggio in giudicato del titolo sulla base del quale è avvenuto il pagamento ovvero dal pagamento in caso di risarcimento avvenuto sulla base di un titolo stragiudiziale.

Vittima di un procedimento disciplinare?

 

L’infermiere forense avrà un ruolo?

Un ultimo e significativo cenno anche per ciò che riguarda l’analisi dell’art 14 del disegno in esame. Da questo si desume come: “nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico legale e a uno specialista che abbia specifica e pratica conoscenza nella disciplina interessata nel procedimento”.

La menzione non solo dei medici ma anche ad altri specialisti, strizza l’occhio al nuovo iter di riqualificazione e dazione di responsabilità cui è soggetto principale l’infermiere (parleremo in futuro dell’infermiere forense?). Al centro, come mai prima di adesso, di un importante mutamento della sua funzione e qualificazione.

Martino Vitaliano Di Caudo

Martino Di Caudo

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