Se l’infermiere chiama, il medico deve rispondere; a dirlo la Cassazione

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Se l’infermiere chiama il medico, quest’ultimo deve rispondere. Questa, in breve, la sintesi di quanto stabilito dalla suprema corte di Cassazione chiamata in causa nel giudizio che vedeva come parti un medico di guardia e un infermiere.

Ecco i fatti della vicenda che ha visto il decesso di un uomo  che presentava febbre e disidratazione e al quale, il medico, senza dare retta all’infermiere, si è rifiutato di intervenire e ha prescritto solo un farmaco tranquillante e dell’ossigeno per la crisi respiratoria. A seguito di ciò il paziente è spirato dopo tre ore di attesa, le patologie cui lo stesso era affetto erano le seguenti: cardiopatia ipertensiva, diabete, sindrome ansioso-depressiva, le mancate cure apprestate dal medico hanno cagionato nel paziente uno stato di letargia seguita dalla morte.

Diversi i punti della sentenza da evidenziare e che pongono al centro della questione il ruolo e la funzione dell’infermiere: quest’ultimo, data la comprovata esperienza maturata negli anni, ha acquisito quel grado concreto di conoscenza utile a fornire al medico le indicazioni necessarie per un suo intervento. Evitando in questa sede di dare vita a sterili polemiche sul carattere proprio del mancato intervento del medico si pongano in primo piano le parole della Corte di Cassazione che nella sentenza n. 21631/2017 evidenzia nella parte motiva come il corretto lavoro posto in essere dai giudici di secondo grado: “i giudici del gravame, in sintonia con gli enunciati principi hanno correttamente esaminato e valutato le emergenze processuali alla stregua dei rilievi e delle censure formulate nell’atto di appello e sono pervenuti alla conferma del giudizio di colpevolezza con puntuale e adeguato apparato argomentativo, ritenendo anzitutto estranea al giudizio sulla condotta dell’imputato la circostanza che il paziente fosse poi deceduto e valorizzando le condizioni di urgenza ed indifferibilità dell’atto sanitario richiesto dal personale infermieristico, in una situazione di oggettivo rischio per il paziente, ormai in stato di letargia: in questi casi il medico ha comunque l’obbligo di recarsi immediatamente a visitare il paziente al fine di valutare direttamente la situazione, soprattutto se a richiedere il suo intervento sono soggetti qualificati – come è accaduto nella specie -, in grado cioè di valutare la effettiva necessità della presenza del medico”.

Il fatto ciò che il giudici della suprema Corte abbiano specificato che se la richiesta viene fatta da soggetti qualificati il medico deve intervenire segna la linea di demarcazione tra la visione attuale degli infermieri in ambito giurisprudenziale e il vetusto modo di intendere la professione in alcune corsie di ospedale.

La dazione di responsabilità penale in capo al medico è giustificata dal gravissimo inadempimento seguito alla esplicita richiesta di intervento dell’infermiere. La condanna penale del medico per omissione di atti d’ufficio, è il momento conclusivo di una vicenda grave e dalle notevoli ripercussioni.

 

Martino Di Caudo

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