Contenzione meccanica tra responsabilità penali e possibilità d’uso

La contenzione fisica può essere utilizzata solo come estrema ratio: i motivi e il quadro normativo di riferimento da tenere in mente per sapere cosa fare.

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La contenzione meccanica, ecco i tratti di una materia dalle mille e più implicazioni di carattere giuridico.

Quadro normativo italiano di riferimento:

Partiamo con l’evidenziare come basti il semplice e significativo richiamo ai valori costituzionali (art. 13 Cost.) per poter escludere ogni possibile utilizzo di qualsivoglia forma di contenzione nel nostro paese, proprio perché in contrasto con il significato ultimo del dettato normativo, che sancisce: la libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma di detenzione, né altra forma di restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Il divieto presenta quindi i connotati rigidi, propri del rango e del valore della norma costituzionale, ma nei fatti, la pratica e l’utilizzo della contenzione meccanica soprattutto su soggetti anziani e su persone affette da disturbi psichiatrici è ancora lontana dal rispondere a questo divieto. Tutto ciò avviene in Italia a causa dell’assenza di una normativa specifica che disciplini la contenzione, determinandone i limiti e i presupposti di applicabilità. Gli aspetti della materia sono così desumibili dal contesto di norme generali applicabili ai singoli casi.

 

La contenzione meccanica e la responsabilità civile:

In ambito civilistico, ad esempio, il richiamo all’art. 2047 c.c. sposta l’attenzione su altra tematica che è quella propria della responsabilità per i danni cagionati dall’incapace di intendere e di volere, chi, infatti, è tenuto alla sua sorveglianza deve risarcire il danno da questi causato, salvo che riesca a provare di non aver potuto impedire il fatto. La struttura sanitaria potrebbe, così, rispondere dei danni causati ad un soggetto terzo da un proprio paziente incapace di intendere e volere, per il solo fatto di essere tenuta alla sua sorveglianza e di non aver messo in atto gli strumenti utili al fine di evitare l’evento dannoso. L’esempio lampante è il dubbio uso delle sponde per letto nei confronti di pazienti anziani e/o disorientati.

La contenzione e le rilevanze penali:

In ambito penale, dove il principio imperante è quello della personalità della responsabilità, non sembra esserci possibilità che altri rispondano del danno cagionato  dall’incapace, anche qui, però, il riferimento costituzionale (art.27 Cost.) può essere integrato da altre norme e principi che lo modellano alle singole circostanze. Mi riferisco in particolare a quelle pronunce giurisprudenziali che rimandano alla cosiddetta, presa in carico del paziente e conseguente “Posizione di garanzia”, per la quale, il singolare legame di cura tra paziente e personale sanitario fa nascere in capo a medici e infermieri una forma di responsabilità per i reati commessi dall’incapace, quando il comportamento era tipica e prevedibile manifestazione di una particolare malattia di quest’ultimo.

Il principio secondo cui la contenzione fisica debba essere vietata in ossequio al dettato costituzionale, sembrerebbe così venir meno, proprio partendo dal punto di vista di chi (operatore sanitario) voglia evitare di incorrere in responsabilità di natura civile e penale, ma è tutto qui? Assolutamente no.

Contenzione meccanica e limiti alla sua applicazione

 Il tema della contenzione meccanica, mediante cui è possibile costringere fisicamente un paziente contro la sua volontà su letti e sedie, distinta da quella farmacologica e fisica, involge vari aspetti della materia giuridica. Il richiamo agli aspetti normativi di cui sopra, deve essere integrato con altri elementi del nostro diritto che ci permettono di avere un quadro quanto più dettagliato.  In particolare il codice penale segna i tratti distintivi di alcuni divieti che sposano a pieno il volere dei padri costituenti. L’art 605 c.p. sul sequestro di persona, l’art 610 c.p. sulla violenza privata, l’art 613 c.p. sullo stato di incapacità procurato mediante violenza,  disegnano una serie di limiti stringenti al comportamento dei sanitari e non solo, che escludono il ricorso a forme di contenzione materiale.

 

La contenzione meccanica, pratica vietata ma ancora utilizzata! Ecco il perché:

Se allora la contenzione è indirettamente vietata da queste norme e dalla Costituzione come possiamo assistere al continuo ricorso a sistemi che ne integrano il comportamento? La risposta è da rintracciare, in primo luogo, nel contesto culturale e nella mancata presa di coscienza di alcuni operatori del settore, i quali, hanno mancato di comprendere il carattere fragile del tema in esame; per molti anni, infatti, sulla scorta di quella tendenza umana alla prevaricazione del più forte sul più debole e supportati da mancanza atavica di empatia si è preferito abusare di uno strumento come quello della contenzione, per arginare casi in cui sarebbe bastato far ricorso ad altri strumenti sanitari; la contenzione meccanica, invece può essere utilizzata solo in casi rarissimi.

Per maggiori informazioni sul tema della contenzione:

Cause di giustificazione: limiti e possibilità per utilizzare la contenzione.

Per capire e chiudere il cerchio di questa disamina si faccia uno specifico richiamo alle c.d. cause di giustificazione o esimenti. Difesa legittima e stato di necessità ne costituiscono i fondamenti: la scriminante della legittima difesa è disciplinata dall’art 52 c.p nel quale si afferma: non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Questa forma di “autotutela” è invocabile da chi, in casi di pericolo imminente per l’incolumità propria o altrui, e nell’impossibilità di far affidamento immediato sugli organi di polizia, compia esso stesso un illecito.

Il secondo richiamo allo stato di necessità si ha in rimando all’art 54 c.p, che stabilisce: non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.   

Il combinato dei due articoli fornisce il limite oltre il quale non dovrebbero spingersi gli operatori del sistema.

La contenzione come estrema ratio

Il ricorso alla contenzione dovrebbe quindi aversi esclusivamente in casi straordinari, situazioni in cui, l’utilizzo di differenti strumenti sanitari non possano garantire la salute del paziente e l’incolumità di soggetti terzi o degli stessi sanitari. Consapevoli della necessità di una valutazione su ogni singolo caso, ciò che ci si può e deve attendersi è una crescita culturale e normativa del contesto in cui viviamo.

 

Martino Vitaliano Di Caudo

Fonti:

  • Contro la contenzione, Maila Mislej, Livia Bicego , 2011, Maggioli Editore

Martino Di Caudo

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