Legge 24/2017 o Legge Gelli e l’assicurazione obbligatoria ancora in attesa dell’entrata in vigore

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La legge 24/2017 (Legge Gelli) dal primo aprile ha iniziato a dispiegare i suoi effetti ed è entrata ufficialmente in vigore. L’applicazione di alcune sue parti è divenuta già materia di argomento sul quale potere disquisire, ma per ciò che attiene ad altre rilevanti questioni si dovrà ancora attendere.

Legge 24/2017 “Gelli” aspetti normativi in vigore

Se le tematiche afferenti alla responsabilità civile (con il ricorso alla doppia natura contrattuale ed extracontrattuale), alla responsabilità penale ( con l’applicazione della nuova disciplina su colpa grave e non punibilità se ci si riferisce alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali ), al tentativo di conciliazione ( il tentativo mediante ATP è divenuto adesso obbligatorio al fine di tentare di evitare la causa), alla documentazione medica ( l’obbligo per le aziende sanitarie di fornire, entro sette giorni dalla richiesta la documentazione sanitaria ), sono già entrate in vigore, altre novità della riforma Gelli o legge 24/2017 necessitano di ulteriori step per la loro definitiva applicabilità.

Ecco nel dettaglio la previsione normativa inserite nella legge 24/2017 o Gelli

La cui effettiva entrata in vigore dipende da ulteriori lavori. Ci si riferisce alle polizze assicurative:

Per le polizze assicurative l’attesa riguarda il decreto del ministero dello sviluppo economico che dovrà essere emanato entro la data del 30 luglio. Questi i tratti che caratterizzano la vicenda attinenti al nuovo obbligo per gli esercenti le professioni sanitarie di assicurarsi per le ipotesi di responsabilità professionale. Il vero nodo della faccenda è proprio quello riguardante le classi di rischio cui ricondurre i diversi massimali e i meccanismi di riserva finanziaria “per competenza” in caso sia applicabile la self insurance retention.

Professione infermiere: alle soglie del XXI secolo

La maggior parte dei libri di storia infermieristica si ferma alla prima metà del ventesimo secolo, trascurando di fatto situazioni, avvenimenti ed episodi accaduti in tempi a noi più vicini; si tratta di una lacuna da colmare perché proprio nel passaggio al nuovo millennio la professione infermieristica italiana ha vissuto una fase cruciale della sua evoluzione, documentata da un’intensa produzione normativa.  Infatti, l’evoluzione storica dell’infermieristica in Italia ha subìto un’improvvisa e importante accelerazione a partire dagli anni 90: il passaggio dell’istruzione all’università, l’approvazione del profilo professionale e l’abolizione del mansionario sono soltanto alcuni dei processi e degli avvenimenti che hanno rapidamente cambiato il volto della professione. Ma come si è arrivati a tali risultati? Gli autori sono convinti che per capire la storia non basta interpretare leggi e ordinamenti e per questa ragione hanno voluto esplorare le esperienze di coloro che hanno avuto un ruolo significativo per lo sviluppo della professione infermieristica nel periodo esaminato: rappresentanti di organismi istituzionali e di associazioni, formatori, studiosi di storia della professione, infermieri manager. Il filo conduttore del libro è lo sviluppo del processo di professionalizzazione dell’infermiere. Alcune domande importanti sono gli stessi autori a sollevarle nelle conclusioni. Tra queste, spicca il problema dell’autonomia professionale: essa è sancita sul terreno giuridico dalle norme emanate nel periodo considerato, ma in che misura e in quali forme si realizza nei luoghi di lavoro, nella pratica dei professionisti? E, inoltre, come si riflettono i cambiamenti, di cui gli infermieri sono stati protagonisti, sul sistema sanitario del Paese? Il libro testimonia che la professione è cambiata ed è cresciuta, ma che c’è ancora molto lavoro da fare. Coltivare questa crescita è una responsabilità delle nuove generazioni. Le voci del libro: Odilia D’Avella, Emma Carli, Annalisa Silvestro, Gennaro Roc- co, Stefania Gastaldi, Maria Grazia De Marinis, Paola Binetti, Rosaria Alvaro, Luisa Saiani, Paolo Chiari, Edoardo Manzoni, Paolo Carlo Motta, Duilio Fiorenzo Manara, Barbara Man- giacavalli, Cleopatra Ferri, Daniele Rodriguez, Giannantonio Barbieri, Patrizia Taddia, Teresa Petrangolini, Maria Santina Bonardi, Elio Drigo, Maria Gabriella De Togni, Carla Collicelli, Mario Schiavon, Roberta Mazzoni, Grazia Monti, Maristella Mencucci, Maria Piro, Antonella Santullo. Gli Autori Caterina Galletti, infermiere e pedagogista, corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma.Loredana Gamberoni, infermiere, coordinatore del corso di laurea specialistica/ magistrale dal 2004 al 2012 presso l’Università di Ferrara, sociologo dirigente della formazione aziendale dell’Aou di Ferrara fino al 2010. Attualmente professore a contratto di Sociologia delle reti di comunità all’Università di Ferrara.Giuseppe Marmo, infermiere, coordinatore didattico del corso di laurea specialistica/ magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede formativa Ospedale Cottolengo di Torino fino al 2016.Emma Martellotti, giornalista, capo Ufficio stampa e comunicazione della Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi dal 1992 al 2014.

Caterina Galletti, Loredana Gamberoni, Giuseppe Marmo, Emma Martellotti | 2017 Maggioli Editore

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Per chiarire gli aspetti più delicati della vicenda si rimanda all’articolo 10 del testo di legge:
“Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, ai sensi dell’articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica.

La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina… Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell’articolo 7, comma 3, resta fermo l’obbligo di cui all’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. 3.

Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all’articolo 9 e all’ar- 276, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

Altri aspetti normativi demandati ad ulteriore definizione sono quelli attinenti al fondo di garanzia per il quale si attende il decreto del ministero della salute, la cui disposizione serve per assicurare la copertura dei danni da responsabilità sanitaria. Anche l’azione diretta del danneggiato che può essere sia contro l’assicuratore o contro il professionista sanitario libero-professionista avrà bisogno di un ulteriore momento per l’emanazione del decreto attuativo.

Martino Di Caudo

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