Legge 104, come fare a sostituire il caregiver familiare?

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Parlare di Legge 104 involge varie tematiche già ampiamente affrontate in alcuni dei nostri articoli, vedi riepilogo-dettagliato-sulle-novita-legge-104 .La recente informativa avente ad oggetto la sopra citata norma ci permette di chiarire alcuni degli aspetti più particolari, con particolare riferimento ai permessi al lavoratore nel caso in cui questi necessiti di essere sostituito nella sua attività di assistente al familiare.

Sostituire il caregiver familiare? Adesso si può.

Il caregiver familiare (colui che si prende cura del parente disabile), può, alla luce della recente disciplina, essere sostituito per vari motivi, facendo sì che altri possano assistere la persona affetta da disabilità. Il fine della attuale visione normativa è quello di consentire di dar vita alla c.d legge 104 saltuaria, a seguito della quale anche chi il non caregiver possa prestare la propria attività di assistenza in favore del malato.

L’interpretazione sopra esposta consente di porre rimedio all’eventuale vuoto di tutela nella quale potrebbe incorrere il soggetto disabile, qualora il caregiver (titolare del diritto derivante dalla legge 104) non fosse nella possibilità di accudire il parente disabile.

Caregiver familiare: come fare a sostituire il titolare del diritto della legge 104 

Chi volesse sostituire il caregiver potrà farlo presentando all’Inps e al suo datore di lavoro la seguente documentazione nella quale il sostituto attesta sotto la sua responsabilità di essere parente di colui il quale si vuole assistere, dovrà inoltre precisare la durata dell’assistenza ed il motivo per il quale si intende dar vita alla sostituzione. Qualora ci si trovi di fronte ad eventi che si susseguono con continuità nel tempo entrambi i soggetti che prestano assistenza al parente disabile possono usufruire delle tutele della legge 104, ma con modalità ridotte.

Professione infermiere: alle soglie del XXI secolo

La maggior parte dei libri di storia infermieristica si ferma alla prima metà del ventesimo secolo, trascurando di fatto situazioni, avvenimenti ed episodi accaduti in tempi a noi più vicini; si tratta di una lacuna da colmare perché proprio nel passaggio al nuovo millennio la professione infermieristica italiana ha vissuto una fase cruciale della sua evoluzione, documentata da un’intensa produzione normativa.  Infatti, l’evoluzione storica dell’infermieristica in Italia ha subìto un’improvvisa e importante accelerazione a partire dagli anni 90: il passaggio dell’istruzione all’università, l’approvazione del profilo professionale e l’abolizione del mansionario sono soltanto alcuni dei processi e degli avvenimenti che hanno rapidamente cambiato il volto della professione. Ma come si è arrivati a tali risultati? Gli autori sono convinti che per capire la storia non basta interpretare leggi e ordinamenti e per questa ragione hanno voluto esplorare le esperienze di coloro che hanno avuto un ruolo significativo per lo sviluppo della professione infermieristica nel periodo esaminato: rappresentanti di organismi istituzionali e di associazioni, formatori, studiosi di storia della professione, infermieri manager. Il filo conduttore del libro è lo sviluppo del processo di professionalizzazione dell’infermiere. Alcune domande importanti sono gli stessi autori a sollevarle nelle conclusioni. Tra queste, spicca il problema dell’autonomia professionale: essa è sancita sul terreno giuridico dalle norme emanate nel periodo considerato, ma in che misura e in quali forme si realizza nei luoghi di lavoro, nella pratica dei professionisti? E, inoltre, come si riflettono i cambiamenti, di cui gli infermieri sono stati protagonisti, sul sistema sanitario del Paese? Il libro testimonia che la professione è cambiata ed è cresciuta, ma che c’è ancora molto lavoro da fare. Coltivare questa crescita è una responsabilità delle nuove generazioni. Le voci del libro: Odilia D’Avella, Emma Carli, Annalisa Silvestro, Gennaro Roc- co, Stefania Gastaldi, Maria Grazia De Marinis, Paola Binetti, Rosaria Alvaro, Luisa Saiani, Paolo Chiari, Edoardo Manzoni, Paolo Carlo Motta, Duilio Fiorenzo Manara, Barbara Man- giacavalli, Cleopatra Ferri, Daniele Rodriguez, Giannantonio Barbieri, Patrizia Taddia, Teresa Petrangolini, Maria Santina Bonardi, Elio Drigo, Maria Gabriella De Togni, Carla Collicelli, Mario Schiavon, Roberta Mazzoni, Grazia Monti, Maristella Mencucci, Maria Piro, Antonella Santullo. Gli Autori Caterina Galletti, infermiere e pedagogista, corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma.Loredana Gamberoni, infermiere, coordinatore del corso di laurea specialistica/ magistrale dal 2004 al 2012 presso l’Università di Ferrara, sociologo dirigente della formazione aziendale dell’Aou di Ferrara fino al 2010. Attualmente professore a contratto di Sociologia delle reti di comunità all’Università di Ferrara.Giuseppe Marmo, infermiere, coordinatore didattico del corso di laurea specialistica/ magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede formativa Ospedale Cottolengo di Torino fino al 2016.Emma Martellotti, giornalista, capo Ufficio stampa e comunicazione della Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi dal 1992 al 2014.

Caterina Galletti, Loredana Gamberoni, Giuseppe Marmo, Emma Martellotti | 2017 Maggioli Editore

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Modifiche anche per i lavoratori part time

Di recente, inoltre, la Corte di Cassazione con la sentenza 4069/18 ha ribadito come anche il lavoratore dipendente che assista un parente affetto da grave disabilità abbia diritto ai giorni di permesso scaturenti dall’applicazione della legge 104, anche nei casi in cui sia in regime di contratto part-time. Il diritto oggetto della pronuncia è infatti un diritto non comprimibile. L’informativa sulla legge 104/92 chiarisce, inoltre, anche un altro dei punti critici inerenti alla valutazione della norma: la possibilità di godere del diritto ai 3 giorni di permesso mensile anche in regime di lavoro part time. Precisando come con lavoro part time si intendano sia quello orizzontale (si lavora in genere mezza giornata per tutta la settimana lavorativa) che quello verticale (si lavora per le intere otto ore giornaliere ma solo alcuni giorni alla settimana o al mese). Nel primo caso al lavoratore spetteranno un permesso giornaliero ridotto in proporzione alle ore lavorate e un permesso mensile di tre giorni, mentre per ciò che attiene ai lavoratori in regime di part time verticale spetteranno tre giorni interi al mese ma solo se si lavora per più della metà dei giorni settimanali e i permessi giornalieri di due ore saranno ripartiti in base ad ogni giorno di lavoro effettivamente svolto.

 

Legge 104 per saperne di più:

 

Tutto sulla legge 104: beneficiari, permessi e normativa

 

Martino Di Caudo

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