Denuncia a seguito di un’infezione post operatoria: medici e infermieri assolti

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Un’interessante sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. III, sent., 7 ottobre 2021, n. 27268 – Relatore Pellecchia, Presidente Travaglino) sottolinea come l’onere probatorio inerente la causalità materiale gravi “sul creditore e solo in seguito a tale prova grava sul debitore provare l’assenza di colpa, ovvero che l’inadempimento sia derivato da una causa non imputabile al debitore”.

Onere probatorio e causalità materiale

In altre parole, prendendo come esempio il caso in oggetto: se un paziente denuncia l’ospedale per una infezione post-operatoria, sta a lui provare in primis che vi sia causalità tra il comportamento (presumibilmente errato) degli operatori sanitari e il danno subito; solo in seguito medici e infermieri sono tenuti a provare l’assenza della loro colpa.

I primi due gradi di giudizio

In primo grado, il Tribunale di Napoli aveva respinto la domanda di risarcimento danni proposta dal paziente. In secondo grado, la Corte d’Appello di Napoli aveva confermato la pronuncia del Tribunale, evidenziando come “nessun inadempimento potesse essere addebitato ai sanitari della ASL appellata, giacchè, come chiarito dalla CTU, l’infezione post-operatoria non era scrivibile ad una condotta imperita, negligente o imprudente dei sanitari – trattandosi di complicanza prevedibile ma non prevenibile – i quali gli avevano comunque prescritto una idonea terapia antibiotica, invitandolo altresì ad un controllo post-operatorio per la verifica della ferita chirurgica”.

La pronunciazione della Suprema Corte

Il paziente ha poi fatto ricorso in Cassazione, lamentando il fatto che la Corte d’Appello aveva erroneamente negato che “il creditore-attore avesse offerto la dimostrazione del nesso di causalità materiale tra la prestazione medica ricevuta presso la struttura e l’evento di danno lamentato”.

Ma i giudici della Suprema Corte hanno di fatto confermato le prime due sentenze, visto che in realtà il danneggiato non ha affatto dimostrato chiaramente il nesso di causalità tra condotta ed evento: per gli Ermellini l’onere probatorio inerente la causalità materiale, grava sul creditore e solo in seguito a tale prova grava sul debitore provare l’assenza di colpa, ovvero che l’inadempimento sia derivato da una causa non imputabile al debitore.

In parole più semplici, il ricorso viene respinto perché il paziente non ha fornito la prova del rapporto causale tra l’intervento chirurgico, il successivo decorso post-operatorio e il danno subito.

Autore: Alessio Biondino

Fonte: Responsabilità Civile

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Alessio Biondino

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