Stepchild adoption e maternità surrogata, tra inerzia del Legislatore e interpretazione Giurisprudenziale

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Seppur pacifico in giurisprudenza, vale la pena evidenziare il recente contributo fornito dalla Cassazione in merito alla tematica delle stepchild adoption. Oggetto indiscusso di vari dibattiti, i temi delle stepchild adoption e delle maternità surrogata continuano ad ingenerare dubbi e diatribe, spesso e volentieri lontane dalla realtà giuridica, che il provvidenziale intento chiarificatore della Suprema Corte ha tentato di eliminare.

Stepchild adoption

In particolare mediante la Sentenza Cass. 14878 2017 è stato precisato come sia ammissibile, riconoscibile  e perfino trascrivibile l’atto di nascita formato all’estero anche quando nello stesso siano riportati due genitori dello stesso sesso. Non è infatti contrario all’ordine pubblico la trascrizione di questo atto anche se i genitori sono omosessuali, proprio perché sempre più centrale nei pensieri della magistratura è non tanto il solo legame biologico ma anche  e soprattutto la responsabilità genitoriale, quasi ad evidenziare una scelta di fondo basata più su una specifica volontà di valorizzare l’assunzione di responsabilità dei genitori piuttosto che limitarsi alla valorizzazione del legame biologico.

Vietata la maternità surrogata in Italia

Si è giunti a tale approdo attraverso un lavoro interpretativo delle norme del nostro ordinamento da parte della Magistratura. Il legislatore ha infatti negli ultimi anni preferito non prendere posizione sull’argomento ed ha lasciato che fosse la giurisprudenza a colmare il vuoto di regolamentazione così creato, per cui in Italia rimane vietata la maternità surrogata, ma attraverso una interpretazione particolare dei principi di diritto si è arrivati a poter fare validi gli atti di nascita stranieri, riconosciuti così nel nostro paese.

In tal caso risulta necessario lo specifico richiamo alla maternità surrogata, non vi è, infatti, più reato nella condotta di chi fa trascrivere in Italia un atto di nascita formato all’estero derivante da nascita attraverso maternità surrogata dal quale chiaramente risulti evidente la mancanza di legame biologico con il figlio, in tali casi si vuole tutelare il differente interesse del minore ad avere comunque una famiglia, (in caso contrario ci si troverebbe di fronte alla paradossale situazione di costringere il neonato a non avere genitori). Se infatti è vero che le norme imposte dal legislatore devono essere rispettate, l‘importanza riservata dallo stato alla tutela del minore, in qualunque modo venuto al mondo, è così preminente che prevale anche su altri principi.

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Così come è ammessa nel nostro ordinamento l’adozione da parte del convivente della madre o del padre, qualora questa risponda all’interesse del minore, in tal caso la giurisprudenza si aggancia ai casi di adozione in ipotesi particolari, se non è possibile l’affidamento preadottivo. L‘interesse del minore rappresenta l’indice di indirizzo maggioritario per la giurisprudenza che, a livello materiale oltre che ovviamente a livello affettivo ha premura di tutelare il minore se è possibile con due figure genitoriali (qualora ad esempio muoia il genitore biologico diventa fondamentale il ruolo del convivente anche se non genitore biologico). Situazione questa che permette anche solo ai fini successori, o a quelli di mantenimento di tutelare al meglio la posizione del minore.

 

 

Martino Di Caudo

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