Cosa bisogna sapere sul c.d Biotestamento

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Ci siamo, la legge sul c.d., Biotestamento o meglio (Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari) è legge, approvata il 14 dicembre 2017, entrerà in vigore il 31 gennaio 2018.

Il Biotestamento

ecco in quali modi si potrà dare vita alla manifestazione di volontà sulle proprie scelte sanitarie. Attraverso le disposizioni anticipate di trattamento (Dat), sarà consentito al personale sanitario di poter fare affidamento su una serie di indicazioni utili al rispetto delle scelte sanitarie maturate dal soggetto in cura nella fase antecedente la malattia e la contestuale mancanza di possibilità di prendere decisioni in tal senso. In previsione di una futura incapacità di decidere e di comunicare a quali trattamenti sanitari prestare o meno o il proprio consenso, l’attuale legge permette che queste vengano stabilite in anticipo. Le disposizioni normative di riferimento stabiliscono che nell’alveo dei trattamenti sanitari vengano ricondotti anche la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale.

Le volontà del paziente non dovranno essere rispettate dal sanitario se poste in netto contrasto con le norme del nostro codice o se contrarie ai principi ispiratori della deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.

Ecco come i soggetti che hanno acquisito la maggiore età e che hanno la capacità di agire possono dare vita al Testamento Biologico:

  • Attraverso un atto pubblico;
  • Attraverso una scrittura privata autenticata;
  • Attraverso una scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del proprio comune di residenza;
  • Attraverso le strutture sanitarie, qualora la Regione di residenza ne regolamenti la raccolta.
  • Attraverso videoregistrazioni o dispositivi che consentano all’incapace di manifestare le proprie volontà, sempre che gli stessi non possano utilizzare alcuno degli strumenti prima descritti.

E’ necessario evidenziare al fine di un corretto inquadramento della nuova disciplina in esame che le (Dat) siano rinnovabilie modificabili in ogni momento sempre che le modifiche avvengano nelle stesse forme di cui sopra. Tale esercizio della propria libertà di scelta è esente dall’obbligo di registrazione tributaria, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa.

Un ruolo fondamentale è quello assolto dal fiduciario. Ecco chi è?

Il fiduciario è’ colui il quale rappresenta le decisioni prese dalla persona che lo ha incaricato per il momento o la fase in cui questi non sarà in grado di esprimersi. Si tratta di un’indicazione che può essere revocata in qualsiasi momento. Nell’ipotesi in cui il fiduciario, a causa del decesso o per altro fattore invalidante, non sia in grado di rappresentare le decisioni della persona che lo ha incaricato la legge stabilisce che «nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente». La nomina di un fiduciario sebbene auspicata non è obbligatoria.

Martino Di Caudo

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