Ddl Gelli e responsabilità dell’Infermiere: cosa cambia?

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Il Ddl Gelli che riforma l’attuale disciplina in tema  di responsabilità dell’operatore sanitario, e quindi anche dell’infermiere, è arrivato in questi giorni al Senato per la sua approvazione. Problematica connessa e dai tanti risvolti, sappiamo bene come l’attuale normativa, abbia, nei fatti, dato vita alla cosiddetta “medicina difensiva”: il personale sanitario ha iniziato a difendersi preventivamente da ogni tipo di possibile accusa di natura giuridica prescrivendo qualsiasi accertamento medico (anche consapevolmente superfluo) pur di non essere indagato per il proprio comportamento possibilmente omissivo e colpevole.

Ddl Gelli: ritrovare l’equilibrio tra mandato etico e protezione personale

Il fine ultimo del disegno di legge in esame, è quello di ricostruire un equilibrio nel rapporto fra medico e paziente, “sbilanciato” in favore di questi ultimi. Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento esponenziale di ricorsi penali alla magistratura da parte di pazienti che lamentavano lesioni ai propri diritti, un aumento del contenzioso legale che, certamente, non ha però garantito un altrettanto corrispondente aumento del livello di giustizia sociale. Si pensi allo stato di tensione e mancata serenità del professionista sanitario, costretto a lavorare costantemente con il timore di incappare nei mille tentacoli e lacciuoli della disciplina così come prevista.

Colpa grave solo in caso di “gravi colpe”

Affinché un nuovo assetto di giustizia prenda corpo, è necessaria una rivalutazione degli interessi in campo; troppo frettolosamente e troppo spesso intervenire sulla responsabilità dei professionisti sanitari è stato l’unico strumento per realizzare quella tutela al “diritto alla salute del paziente” la cui lesione fosse anche solo stata ipoteticamente avvenuta per colpa del sanitario. Non c’è da sorprendersi se la materia è stata quindi oggetto di nuova riforma.

Il nuovo art.590 ter c.p consta di due commi:

  • il primo stabilisce che “l’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli artt. 589 e 590 solo in caso di colpa grave”.
  • Il secondo stabilisce che “agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”.

Superare la medicina difensiva con le linee guida

Il carattere di reale innovazione risiede proprio nel sopra richiamato secondo comma. Stabilire, infatti, che per il personale sanitario sarà esclusa la colpa grave ogni qual volta rispetterà le linee guida previste e definite ai sensi di legge, vuol dire aprire le porte ad un riordino sostanziale di tutto il sistema delle responsabilità. Gli artt.589 e 590, rispettivamente Omicidio colposo e Lesioni personali, saranno quindi evocabili, da chi si fa portatore degli interessi violati, solo nei casi in cui non saranno rispettate quelle pratiche assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida.

Cosa produrrà tutto questo?

Produrrà certamente un riassetto, forse doloroso per alcune delle parti in causa, della visione di ciò che è stata la tutela del diritto alla salute. Ciò che è affermato nel disegno di legge, consegna al personale sanitario uno strumento enorme di protezione della categoria. Il carattere “aperto” della norma in discussione, apre le porte a possibili zone d’ombra che il legislatore dovrà necessariamente prendere in considerazione se non vogliamo incappare in un nuovo sbilanciamento di tutela questa volta in senso contrario. Parlare, infatti, di linee guida senza che siano chiariti con precisione i contenuti, può portare ad una diminuzione del grado di protezione che l’ordinamento italiano deve garantire ai propri cittadini. La tematica in questione è quindi necessariamente complessa, necessita di un percorso ancora lungo che porti alla tutela non solo del personale sanitario, ma anche dei pazienti.

 

Martino Vitaliano Di Caudo

Martino Di Caudo

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