Il consenso informato del paziente e il lavoro dell’infermiere

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Collegato al principio del diritto all’autodeterminazione, il consenso informato del paziente è l’altro aspetto che l’infermiere deve conoscere per affrontare al meglio le insidie che possono celarsi nel rapporto di lavoro con il paziente. Tematica fondamentale, che involge vari aspetti della responsabilità medica e non solo, il consenso informato rimane al centro di numerosi studi e interventi legislativi.

Cos’è il consenso informato del paziente?

Il consenso informato è una forma lata di condivisione tra operatore sanitario e paziente che consente a quest’ultimo di conoscere ogni aspetto del processo terapeutico che lo coinvolge.

Questo “patto terapeutico” tra medico e paziente serve ad entrambi i soggetti che instaurano il loro rapporto sulla base delle informazioni vicendevoli che ricevono. La legittimazione ad agire, da parte dell’operatore della sanità, è posto in subordine alla valutazione da parte del paziente dello specifico trattamento sanitario allo stesso riservato, con il caso limite del trattamento sanitario obbligatorio nel caso di stato di necessità.

Riferimenti costituzionali e codice deontologico

Nell’ambito della disciplina attinente al consenso informato, grande rilevanza è stata data dai padri costituenti proprio agli aspetti posti a corollario della sua intima ragion d’essere, con il richiamo agli artt. Cost. 2,13 e 32 che segnano il punto di svolta della materia. Rilievo alla tematica è stato fornito anche in altre carte sovranazionali (Carta di Nizza e nella Convenzione di Oviedo).

La prima stabilisce quale principio fondamentale l’inviolabilità della dignità umana che deve essere rispettata e tutelata; la seconda pone l’accento sul valore fondamentale della persona e della sua dignità umana che, proprio nel consenso informato, trova una specifica possibilità di tutela.

In tal senso si tenga in considerazione come il: “medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente… Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi,sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate.

Bilanciare al meglio differenti diritti.

Due sono i diritti che devono essere bilanciati in questo caso, il primo è quello della persona affetta da malattia a poter contare sulla migliore soluzione possibile affinché venga curata, l’altro è quello all’autodeterminazione del paziente stesso. in tal senso: “La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.”

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Evoluzione istituzionale e rilevanza penale

L’ambito evolutivo della materia ha fatto si che, negli anni, venissero meno molti dei limiti all’applicazione di tale diritto. Non è facile trovare il punto di equilibrio tra i vari fattori in campo, soprattutto quando ci si riferisce a diritti fondamentali come il diritto alla vita e ad una qualità della vita che sia dignitosa, in tal senso si riporta uno stralcio di una pronuncia giurispudenziale nella quale viene affermato che: “Il consenso informato ha come contenuto concreto la facoltà non solo di scegliere tra diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale”.

Di guisa che, se vi è stato il mancato consenso al trattamento terapeutico da parte del paziente e l’operatore sanitario abbia comunque agito, questa situazione da vita ad un comportamento arbitrario dell’operatore sanitario e quindi, il suo comportamento può divenire penalmente rilevante, tali valutazioni nascono dal fatto che il comportamento del medico o dell’infermiere infici la libera possibilità di scelta del paziente su un ambito e una sfera assolutamente personali.

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Martino Di Caudo

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