Infermieri Precari: determinato senza obbligo di conversione a tempo indeterminato

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Riceviamo e commentiamo la nota della sempre efficiente AADI: Commento a CassazioneLavoron° Cass. SS.UU., n. 5072/2016

La sentenza della Corte di Cassazione di Genova ha sollevato in questi giorni non poche perplessità poiché, nei fatti, sembra mortificare le pretese di quei dipendenti pubblici che, per anni, ed a seguito di numerose reiterazioni del contratto di lavoro a termine, avevano fatto affidamento su una conversione del medesimo accordo in un contratto a tempo Indeterminato.

 Infermieri Precari: nessun diritto alla stabilizzazione.

“Il dipendente a tempo determinato nel pubblico impiego non ha diritto alla conversione del contratto di lavoro a tempo indeterminato anche per illegittima reiterazione dei contratti”,

questo è quanto afferma la Corte di Cassazione a sezione unite (Cass. SS.UU., n. 5072/2016) in merito alla vicenda dei due dipendenti dell’azienda sanitaria di Genova ai quali era stato reiterato più volte il contratto di lavoro a tempo determinato. Entrando nel vivo della vicenda giudiziaria tengo ad evidenziare come, in questo caso, il bene giuridico oggetto di tutela (per il cui paventato pregiudizio è stato adita la Corte di Cassazione) è quello inerente la possibilità concessa ai dipendenti pubblici di convertire il contratto determinato in indeterminato sul presupposto di un diritto che fosse dagli stessi già acquisito. Punto nevralgico della questione è il richiamo della Corte all’art 97 Cost. nel quale è precisato come nel nostro ordinamento e salvo i casi stabiliti dalla legge, l’unica modalità per la quale i dipendenti della Pubblica Amministrazione possono stipulare un contratto di lavoro indeterminato con la P.A è il concorso pubblico. Questo sembra svilire l’affidamento fatto dagli attori del procedimento giudiziario in esame, i quali avevano maturato il convincimento di aver acquisito un diritto al contratto indeterminato, ma i giudici della Suprema Corte osservano che, anche nella contraria ipotesi di mancanza dell’abuso della reiterazione del contratto determinato, non ci sarebbe comunque stato il presupposto normativo per riconoscere in capo ai richiedenti il diritto all’assunzione in via definitiva.

 

Riconoscimento del danno da perdita di chance.

Ai dipendenti pubblici spetta invece il riconoscimento del danno da perdita di chance, che consiste nel riconoscimento del danno subito dai due dipendenti per le mancate possibilità di trovare altre occasioni di lavoro aventi ad oggetto proprio contratti di lavoro a tempo indeterminato (nell’eventualità in cui altre aziende sanitarie o la stessa avessero provveduto a pubblicare bandi di concorso). Inoltre, in capo ai dipendenti della P.A non è posto alcun onere di provare i fatti a fondamento della richiesta, un esonero che la Corte non ha mancato di menzionare riconoscendo il diritto: “ al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183.

La materia è sicuramente in evoluzione e attende, a mio parere, un’organica ristrutturazione. Il tema lavoro necessita, infatti, che il bene giuridico lavoro sia tutelato in tutte le sue accezioni, vero è che nel caso prospettato l’assunzione a tempo indeterminato violerebbe il dettato costituzionale, ciò non di meno, però, non si dimentichi di agganciare il dettato normativo alle prassi lavorative presenti attualmente in Italia, nel senso di una maggiore attenzione e protezione dei lavoratori, stretti nella morsa indicibile della mancanza di occasioni e rassegnata accettazione di ogni condizione di lavoro.

Direttivo Associazione Avvocatura di Diritto Infermieristico

Martino Di Caudo

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