La pronuncia della Corte
Per i giudici le linee-guida non sono più da intendere quale letto di Procuste insuperabile e anche la condotta del medico che non le segue può essere diligente. Le linee-guida risulterebbero così essere solo un parametro di riferimento e l’operatore sanitario sarebbe sempre nelle condizioni di potersene parzialmente discostare qualora il caso sanitario di riferimento lo dovesse richiedere. Le stesse linee-guida sarebbero quindi degli strumenti utili al fine di valutare l’operato di medici e infermieri e non un punto di riferimento assoluto da non poter mettere in discussione.
Se risulta comunque palese il ruolo fondamentale delle stesse, in quanto sinonimo di un comportamento diligente da parte dell’operatore sanitario, le linee-guida non devono rappresentare “un letto di Procuste insuperabile” ovvero una situazione a cui doversi adattare in qualsiasi situazione. Si preserva così, a parere di chi scrive, quel particolare e fondamentale valore rappresentato dall’ars medica, elemento imprescindibile del lavoro del professionista della sanità.
Il fatto in esame,
La questione sulla quale si sono pronunciati i magistrati in ultima istanza, attiene alla riduzione del dosaggio di eparina, che sarebbe stata eseguita non rispettando i valori previsti in casi analoghi. Tale riduzione della somministrazione del farmaco sarebbe stata, secondo i parenti del paziente, il motivo scatenante della trombosi venosa profonda che colpì il loro famigliare cagionandone la morte. Si evidenzia come, in questo caso, il comportamento del medico sia avvenuto non rispettando in maniera pedissequa le linee-guida applicate in casi simili.
Viene però evidenziato, nella pronuncia in esame, che esistono alcune circostanze che giustificano il comportamento del sanitario: la riduzione di eparina fu motivata dalla necessità di prevenire il rischio di emorragie che si presentava aumentato perché il paziente era stato sottoposto a intervento chirurgico, perché il paziente doveva iniziare un programma fisioterapico che comportava la mobilitazione di arti e perché il paziente era stato sottoposto a splenectomia.
Il comportamento del medico non può quindi essere oggetto di addebiti colposi.
Chiarisce infatti la Cassazione che “non costituendo le linee-guida un parametro rigido ed insuperabile di valutazione della condotta del sanitario, la circostanza che il giudice abbia ritenuto non colposa la condotta del sanitario che non si sia ad esse attenuto non è, di per sé e da sola, sufficiente per ritenere erronea la sentenza, e di conseguenza per ritenere “decisivo” l’omesso esame del contenuto di quelle linee-guida”.
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