La Cassazione conferma l’intellettualità della professione infermieristica


Attribuire mansioni meramente manuali, appartenenti a una categoria socio-sanitaria, costituisce demansionamento per il professionista infermiere, inquadrato come professione intellettuale ai sensi dell’art. 2229 c.c. A dirlo, ancora una volta, è la Cassazione.



La quaestio iuris

La Suprema Corte ha affrontato la questione riguardante l’utilizzo sistematico e reiterato nel tempo del personale infermieristico per il lavaggio dei ferri chirurgici in sala operatoria (VEDI Studio Cataldi). La vicenda, esaminata inizialmente dal Tribunale di Ascoli Piceno e successivamente dalla Corte di Appello, era stata rigettata nei primi due gradi di giudizio, con la motivazione che tali attività fossero strumentali e marginali rispetto alle mansioni tipiche della professione infermieristica, non configurando dunque un demansionamento.


Le Corti territoriali avevano sottolineato che il lavaggio e la disinfezione degli strumenti chirurgici avvenivano in momenti limitati del turno lavorativo (principalmente nel turno pomeridiano, in assenza del personale ausiliario come OTA e OSS) e che queste attività non compromettevano la professionalità degli infermieri. Inoltre, si argomentava che la pulizia degli strumenti non fosse del tutto estranea al ruolo dell’infermiere, in quanto il controllo e la sterilizzazione rientrano tra le competenze previste dal DM 739/94.



Il ricorso in Cassazione

Un’infermiera ricorreva in Cassazione, deducendo quattro motivi di ricorso, con la ASL ASUR Marche che resisteva tramite controricorso.

Primo motivo: Si lamentava il travisamento della prova sotto il profilo logico-formale e giuridico. La ricorrente sottolineava che:
– Nessun testimone aveva accennato alla disinfezione dei ferri chirurgici.
– I ferri venivano lavati con una lavaferri (simile a una lavastoviglie), che non garantisce la sterilizzazione.
– La pulizia era un’attività manuale svolta dal personale ausiliario durante il turno mattutino, ma attribuita agli infermieri nei turni pomeridiani e notturni, occupando il 75% del loro orario lavorativo.
Secondo motivo: Si denunciava la violazione di norme di diritto, tra cui l’accordo della Conferenza Stato-Regioni del 2001 e il CCNL Comparto Sanità 1998-01, che attribuiscono la pulizia dei ferri chirurgici agli OSS. La ricorrente evidenziava che la sovrapposizione di mansioni tra categorie diverse creava un conflitto normativo.


Terzo motivo: Si contestava l’argomentazione secondo cui il DPR 509/79 permetterebbe di assegnare attività marginali ai profili superiori. La ricorrente chiariva che:
– L’OSS appartiene al profilo Bs, mentre l’infermiere è inquadrato nel profilo D, quindi non si tratta di profili immediatamente inferiori.
– L’attribuzione di mansioni inferiori è consentita solo in assenza di personale dedicato, condizione che l’azienda non aveva dimostrato.

Quarto motivo: Si contestava l’applicazione dello “ius variandi” ex art. 2103 c.c., specificando che nel pubblico impiego contrattualizzato l’equivalenza delle mansioni deve essere valutata all’interno dell’area di inquadramento, diversamente dal settore privato.



Le conclusioni della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha accolto tutti i motivi del ricorso, rilevando che:
Prevalenza delle mansioni: Le attività prevalenti svolte dal lavoratore devono rientrare tra quelle previste dal profilo professionale di appartenenza. L’attribuzione di compiti inferiori è legittima solo per esigenze aziendali temporanee e non diversamente risolvibili.
Temporaneità: L’utilizzo costante e programmato di infermieri per mansioni inferiori, finalizzato a coprire posizioni lavorative vacanti, viola i principi di tutela della professionalità (art. 2103 c.c.).
Norme nel pubblico impiego: L’assegnazione a mansioni inferiori nel pubblico impiego è ammissibile solo se risultante da atti motivati e contingenti, in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.).


Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che l’assegnazione delle mansioni di lavaggio dei ferri chirurgici agli infermieri non era giustificata da valide esigenze aziendali. La mancata previsione di personale OSS nei turni pomeridiani e notturni non costituisce una condizione sufficiente per legittimare tale attribuzione.


Disposizioni finali

La Suprema Corte ha rinviato il caso alla Corte di Appello in diversa composizione per la quantificazione delle spese di giudizio e del danno alla professionalità subito dalla ricorrente.

1736075195784

Alessio Biondino

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento