Su cosa si può basare la valutazione del giudice.
La valutazione giudiziale autonoma di adeguatezza delle linee guida o delle buone pratiche osservate, resa di volta in volta dal giudice chiamato a dirimere una determinata controversia, sarà legata quindi al singolo caso concreto. La crescita della stato di incertezza prende le mosse dal non essere riuscito, il legislatore, a mettere in chiaro le esatte sfumature della colpa.
Qual è il senso della riforma Gelli?
Il combinato disposto della precedente legge con l’attuale, segna il confine ultimo cui far riferimento per intendere il senso complessivo della riforma Gelli, mediante la quale sembrerebbe che chi esercita la professione sanitaria e dimostri di avere seguito le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali non possa essere punito per colpa. Tutto qui? Ton esattamente, come anticipato la parte più difficile dell’applicazione della legge di cui sopra è proprio quella che riguarda il caso in cui il sanitario si sia conformato alle linee guida o alle buone pratiche, ma le stesse erano palesemente inadatte al singolo caso concreto, ragion per cui il professionista della sanità risponderà anche per colpa lieve. Quando invece sia intervenuto l’errore nell’attuazione delle prescrizioni osservate, si dovrà chiarire cosa si intende riferendoci al rispetto delle linee guida o delle buone pratiche.
Su cosa bisogna intervenire.
Ciò che manca in altri termini, è la precipua definizione di quale debba essere il gradiente di adeguamento del professionista della sanità alle linee guida, affinché allo stesso non possano essere applicati i giudizi di responsabilità in sede giudiziale. L’esonero della responsabilità penale per colpa avviene quindi in riferimento alla valutazione del rispetto delle linee guida senza che tali parametri siano stati definiti.
I dubbi interpretativi della Suprema Corte per il medico negligente: Legge Balduzzi o Legge Gelli?
Il discostamento alle linee guida deve essere assoluto o parziale?
In particolare si prenda l’esempio di un sanitario che si sia adeguato solo parzialmente alle linee guida e alle pratiche, in questo caso rimane il dubbio se allo stesso possa essere applicata la nuova disciplina di cui all’art 590 sexies o se, affinché sullo stesso possa insorgere qualche forma di responsabilità, sia necessario un deciso quanto integrale discostamento dalle linee guida.
Un auspicabile intervento su alcuni criteri di valutazione potrebbe avvantaggiare il lavoro di tutti.
Definire nel dettaglio i criteri sui quali dover basare la responsabilità del professionista della sanità che si affranchi dalle linee guida è, al momento, l’intervento più importante ed auspicabile affinché l’infermiere o il medico possano ben capire come comportarsi nel loro lavoro. Anche perché, come ampiamente sanno gli addetti ai lavori, parte dei casi medici sui quali si è costretti ad intervenire presentano molte sfumature di colore e la necessità di ponderare vari comportamenti all’interno della medesima linea guida o pratica.
http://www.dimensioneinfermiere.it/legge-gelli-chiarita-in-tutti-i-suoi-aspetti-primari/
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