Agenzia delle Entrate: il servizio di teleassistenza infermieristica è esente da IVA

Le prestazioni di teleassistenza infermieristica, rese mediante una piattaforma digitale di e-Health, rientrano nel regime di esenzione da IVA in quanto “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona”.

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Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 215 del 26 marzo 2021: le prestazioni di teleassistenza infermieristica, rese mediante una piattaforma digitale di e-Health, rientrano nel regime di esenzione da IVA.

L’istanza di interpello dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, tramite la risposta a interpello n. 215 del 26 marzo 2021, ha di fatto posto il servizio di teleassistenza infermieristica tra quelli rientranti nel regime di esenzione da IVA (articolo 10, n. 18, del Dpr n. 633/1972).

Il chiarimento dell’Agenzia si è reso necessario a seguito del comportamento di un’azienda secondo cui i propri servizi nei confronti dei malati di Parkinson, resi attraverso colloqui telefonici, videochiamate e email, non rientravano nelle attività esenti dall’imposta, ovvero tra quelle mediche finalizzate alla cura del paziente. “Mera” assistenza, insomma.

Già, perché il succitato articolo 10 del Dpr n. 633/1972 specifica che sono esenti da IVA “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanita’, di concerto con il Ministro delle finanze”.

Il sostegno infermieristico a distanza rientra nelle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione

Nell’Istanza di interpello dell’Agenzia è spiegato che l’attività erogata dall’azienda in questione attraverso una piattaforma di Telesalute, organizzata in modo da offrire un sostegno infermieristico a distanza nella diagnosi e nella gestione della sintomatologia del morbo di Parkinson, garantisce un continuo supporto al paziente tra le proprie mura domestiche, permette ai medici curanti di assumere decisioni cliniche (evitando le visite ambulatoriali) e soprattutto rientra nelle “prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona così come indicato nel Piano Nazionale della Cronicità.


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Requisito soggettivo e oggettivo

L’Agenzia evidenzia che per poter usufruire dell’esenzione c’è bisogno sia del requisito oggettivo succitato (deve trattarsi di prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione per il malato) sia di quello soggettivo, ovvero i vari servizi devono essere erogati nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (così come da disposizioni normative).

L’Agenzia ricorda poi:

  • La risoluzione n. 184/2003: “per attività di diagnosi si indica l’attività diretta a identificare la patologia da cui i pazienti sono affetti” … “per prestazioni di cura, secondo la normativa vigente, si indicano le prestazioni di assistenza medico generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica”…  “per prestazioni di riabilitazione si intendono quelle che, al pari delle prestazioni di cura, prevedono una prevalente prestazione di fare e sono rivolte al recupero funzionale e sociale del soggetto”.
  • La circolare n. 4/2005: l’esenzione Iva va limitata alle “prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia”.
  • L’articolo 1 del decreto del ministro della Salute del 17 maggio 2002 adottato di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, secondo cui “sono esenti dall’IVA le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, oltre che dagli esercenti una professione sanitaria o un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie (…) da: c) gli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001”.
  • La sentenza della Corte di Giustizia del 5 marzo 2020 UE, causa C-48/19, che ha evidenziato come le prestazioni di cura effettuate telefonicamente possono rientrare nell’esenzione da Iva prevista dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 2006/112, a patto che costituiscano una prestazione medica e vengano effettuate nel contesto dell’esercizio delle professioni mediche e paramediche come definite dallo Stato membro interessato.

Autore: Alessio Biondino

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Alessio Biondino

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