Il testo del D.M. 29 marzo 2001
IL MINISTRO DELLA SANITÀ di concerto con IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, […]. Visti gli articoli 1, 2, 3 e 4 della predetta legge, che raggruppano le figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nelle seguenti fattispecie: «professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica», «professioni sanitarie riabilitative», «professioni tecnicosanitarie» e «professioni tecniche della prevenzione»; […]; Decreta:
Articolo 1.
Le figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, sono incluse nelle fattispecie di cui agli articoli 1,
2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come specificato nei successivi articoli.
Articolo 2.
Nella fattispecie: «professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica»
sono incluse le seguenti figure professionali:
a) infermiere;
b) ostetrica/o;
c) infermiere pediatrico.
Articolo 3.
Nella fattispecie: «professioni sanitarie riabilitative» sono incluse le seguenti figure
professionali:
a) podologo;
b) fisioterapista;
c) logopedista;
d) ortottista – assistente di oftalmologia;
e) terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
f) tecnico della riabilitazione psichiatrica;
g) terapista occupazionale;
h) educatore professionale.
Articolo 4.
1. Nella fattispecie: «Professioni tecnico-sanitarie» articolata in area tecnico-diagnostica
e area tecnico-assistenziale, sono incluse le seguenti figure professionali:
1.1 area tecnico – diagnostica:
a) tecnico audiometrista;
b) tecnico sanitario di laboratorio biomedica;
c) tecnico sanitario di radiologia medica;
d) tecnico di neurofisiopatologia.
1.2 area tecnico – assistenziale:
a) tecnico ortopedico;
b) tecnico audioprotesista;
c) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
d) igienista dentale;
e) dietista.
Articolo 5.
Nella fattispecie: «professioni tecniche della prevenzione» sono incluse le seguenti figure
professionali:
a) tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
b) assistente sanitario.
Decreto ministeriale 29 marzo 2001: l’infermiere è un professionista sanitario
Il Decreto Ministeriale 29 marzo 2001 è una grande conquista legislativa per gli infermieri libero professionisti, che possono quindi affermare ai loro clienti che le loro prestazioni possono essere “scaricate” dalla dichiarazione dei redditi.