L’Istituto Superiore di Sanità consolida i criteri limite degli Infermieri.

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Per quale motivo l’Istituto Superiore di Sanità ha sentito la necessità di consolidare le competenze mediche in quanto criterio limite dei professionisti sanitari non medici alla Conferenza Stato-Regione? Siamo di fronte ad un altro momento della querelle tra medici ed infermieri, come se le parti fossero protagoniste distanti di una guerra che nessuno vorrebbe combattere, ma che tutti si ostinano a fomentare. Parliamo delle “competenze mediche” utilizzate come limite operativo per le professioni sanitarie.

L’Istituto Superiore di Sanità consolida i criteri limite degli Infermieri.

Dopo 4 anni dalle ultime indicazioni, l’Istituto Superiore di Sanità consegna oggi alla Conferenza Stato Regioni una lapidaria ricognizione delle attività di diagnosi, cura, assistenza, riabilitazione e prevenzione riservate per legge ai professionisti della sanità. Accade così che il risicato lavoro realizzato dall’ISS consegni all’utenza e ai lavoratori del Sistema Sanitario Italiano, una laconica bozza che dipinge i limiti entro i quali può svilupparsi l’opera professionale degli infermieri:

Art. 1 Attività riservate alle Professioni Sanitarie

1. Ai sensi della l.43/2006 art.1…….l.251/2000, e del D.M.S. n.118/2001…..i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione.

2. Ai sensi della l.43/2006 art.12, le attività sanitarie sono riservate alle professionalità di cui al comma1 in possesso dei seguenti requisiti:

◊Titolo Universitario…abilitante all’esercizio della professione;◊. ordinamenti didattici dei corsi di Laurea ◊. iscrizione obbligatoria all’albo professionale, laddove costituito, subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante ◊ aggiornamento professionale effettuato secondo modalità identiche a quelle previste per la professione medica

3. il campo proprio di attività e di responsabilità di tali professionalità è definito da:

a) criteri guida

1contenuto del profilo professionale; 2contenuto degli ordinamenti didattici;3contenuto dei codici deontolologicici

b) criteri limite

– competenze previste per le professioni mediche

– competenze delle altre figure professionali sanitarie, salvaguardando l’apporto e l’integrazione che ogni figura può fornire nell’attività in team

Art.2 Disposizioni finanziarie – Dall’attuazione del presente accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per conoscere meglio il profilo professionale dell’infermiere:

Quali le intenzioni dell’ISS?

Il dato su cui necessita porre l’attenzione è quello inerente al limite imposto dalla bozza alla funzione propria degli infermieri, asserviti al volere professionale del medico e costretti entro margini ristretti che ne mortificano le ambizioni di crescita.

La specifica caparbietà con la quale al comma 1 viene evidenziata l’esclusione dei professionisti sanitari dalle attività di diagnosi e terapia la cui competenza è necessariamente quella medica, da vita all’ennesimo inciampo per per la crescita condivisa delle parti in causa. Altro momento che segna la netta diversificazione dei ruoli con l’evidente vulnus al carattere proprio della professione infermieristica e il richiamo contenuto nella bozza alla necessità di sondare nuovi margini di lavoro per ulteriori “competenze mediche” per arginare quelle dei professionisti sanitari.

Criteri limite: un netto stop agli infermieri?

In un clima quindi che non si preannuncia per nulla disteso, per le competenze mediche utilizzate come LIMITE operativo per le professioni sanitarie, si attende il DdL Lorenzin per far luce e smussare gli angoli di questa vicenda, che rischia di far accendere gli animi di coloro i quali credono nello sviluppo non solo delle professioni sanitarie, ma di tutto il SSN.

Per ripassare, leggi anche:

Legge 42/99: Abrogazione del Mansionario degli Infermieri

 

Martino Di Caudo

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