Legge 42/99: Abrogazione del Mansionario degli Infermieri

Dario Tobruk 15/06/16
Dopo l’emanazione del profilo professionale con il DM 739/94 e fino alla promulgazione della Legge 42/99, di fatto l’abrogazione del mansionario degli infermieri, quindi per quasi 5 anni, paradossalmente in legislazione sanitaria coesistevano due profili che identificavano gli infermieri:

La Legge 42/99 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”

Prima della sua abrogazione, legalmente gli infermieri erano ancora influenzati dal DPR N° 225 del 1974 il cosiddetto “Mansionario”. È solo attraverso l’abolizione del mansionario infermieristico con la Legge 42/99 che l’infermiere passa dalla mansione tecnica (professionale) a quella intellettuale (professionista).

L’abrogazione del DPR 225/74 “mansionario infermieristico”

Nell’articolo 1 della la Legge 42/99 si sostituisce la nomenclatura di “professione sanitaria ausiliaria” con la più autorevole “professione sanitaria”.
1. La denominazione “professione sanitaria ausiliaria” nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonchè in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione “professione sanitaria”.
Vengono specificati i titoli equipollenti, e ovviamente abrogato il mansionario D.P.R 14 marzo 1974, N° 225 ad esclusione del 6° articolo che conserva le mansioni per l’infermiere generico (ormai prossimo all’estinzione).
[…] Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonchè degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.

 Un testo per studiare la legislazione infermieristica:

Legge 42/99: i criteri guida e i criteri limite è ciò che dice cosa siamo

Nel vuoto di competenze che avrebbe lasciato solamente il profilo professionale si contorna quindi, con cinque punti cardine, un pentagono di nodi concettuali che delimita l’ambiente di competenze dell’infermiere.

Criteri guida e criteri limite della professione infermieristica

Un pentagono diviso da una linea teorica tra criteri guida e criteri limite:

  • tre criteri guida: profilo professionale, codice deontologico, formazione base/post-base.
  • due criteri limite: professione del medico e delle altre professioni.
competenze infermieri
le competenze infermieristiche si basano sui limiti delle competenze guida e limite

 

Autore: Dario Tobruk (Profilo Linkedin, Twitter)

Aggiornato il 15/07/2020

Fonti:

Per saperne di più leggi anche:

http://www.dimensioneinfermiere.it/739-94-profilo-professionale-infermiere-riassunto/

Dario Tobruk

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