Ferie non godute, Corte d’Appello concede indennizzo a infermiere

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Arrivano le prime inevitabili conseguenze della recente sentenza della Corte di Giustizia europea sulla questione delle ferie non godute (causa C 218/22 del 18/1/24): un infermiere in pensione, a cui in primo grado era stato negato il diritto a un indennizzo per le ferie maturate e mai godute, si è visto oggi riconoscere il tutto dalla Corte di Appello di Roma (VEDI Quotidiano Sanità). 

L’infermiere, oramai in quiescenza, aveva accumulato un importante numero di giorni di ferie e non era mai riuscito a usufruirne durante il rapporto di lavoro. Perciò, aveva portato l’azienda in Tribunale col fine di ricevere un rimborso economico; cosa negata dal Giudice in primo grado.


Il sanitario, però, ha poi deciso di impugnare la sentenza e rimandare il tutto alla Corte di Appello di Roma che, lo scorso 31 gennaio, riferendosi proprio alle motivazioni fornite della Corte di Giustizia europea e considerandole dirimenti per la decisione del caso, gli ha dato ragione e gli ha riconosciuto il diritto a ricevere il pagamento dell’indennizzo per le ferie maturate e mai fruite.

Per la Corte è sì ammissibile apportare limitazioni al diritto alle ferie annuali retribuite, ma per poterlo fare è comunque obbligatorio rispettare il diritto al godimento delle stesse, come da riferimento dell’Unione.


In pratica, come spiegato a QS dall’avvocato Del Rio, in barba all’articolo 5 comma 8 del Dl 95/2012 (stabilisce che, per ragioni di contenimento della spesa pubblica e tutela delle esigenze organizzative del datore di lavoro, la monetizzazione delle ferie non godute può essere negata ai dipendenti pubblici) la Corte di Appello di Roma ha sottolineato che «la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori non può mai dipendere da considerazione di carattere puramente economico» e che «l’aspetto delle esigenze organizzative deve essere inteso come un incentivo alla fruizione delle ferie, e non un impedimento».

Altresì, la Corte ha evidenziato come la situazione poteva essere diversa nel caso in cui il lavoratore si fosse volontariamente astenuto dalla fruizione delle ferie, avendo però possibilità di farlo


«Aderendo pienamente alle pronunce dell’Unione – dice Del Rio – si è inoltre ribadito come il datore di lavoro sia gravato dall’obbligo di verificare in maniera concreta e trasparente che il lavoratore sia posto effettivamente nelle condizioni di fruire delle ferie annuali retribuite. Nonché debba invitarlo in maniera anche formale a farlo, informandolo in tempo utile e in modo accurato del fatto che, se non le utilizza, potrebbe perderle e non ricevere neppure l’indennità».

Come è andata a finire? «Trovando l’ASL mancante da questo punto di vista e avendo verificato come non avesse fornito la prova della propria diligenza – conclude l’avvocato –la Corte di Appello l’ha quindi condannata a pagare l’indennità sostitutiva all’infermiere secondo le misure previste dalla contrattazione collettiva.


Dall’istruttoria era addirittura emerso che l’ASL si era resa conto soltanto in prossimità del pensionamento della situazione ferie del dipendente. Anche in questo caso si registra una piena condivisione dei rilievi critici recentemente sollevati dalla Corte Europea alla normativa nazionale ed alle sue prassi, tanto da giustificare il ribaltamento della precedente sentenza di rigetto con conseguente giusto riconoscimento dell’indennizzo anche a favore della categoria infermieristica che, per far fronte alle pressanti esigenze lavorative, si trova in prima linea, sacrificando talvolta le giornate di riposo a cui avrebbe diritto».

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