La sentenza 8770/2018 chiarisce il valore delle linee guida e della colpa lieve

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Nuovamente rimodulato il valore delle linee guida e della “colpa lieve” in casi di responsabilità medica a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 8770/2018. Il senso di quest’ultimo intervento risiede nella volontà di chiarire, una volta per tutte, l’ambito di responsabilità del sanitario in caso di comportamenti colposi derivanti da imperizia.

Facciamo un passo indietro.

L’attuale disciplina è regolamentata dalla legge 8 marzo 2017 n. 24 (c.d. Gelli-Bianco) recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie“. Tale disposizione, dopo anni di vigenza del decreto Balduzzi, è stata concepita al fine precipuo di ridisegnare i confini della responsabilità medica,  per limitare il ricorso alla medicina difensiva.

Responsabilità civile del sanitario

L’attuale quadro normativo prevede un doppio canale di responsabilità civile e penale, per la prima sono stati fatti salvi alcuni principi cardine, rimane infatti la natura contrattuale del rapporto tra la struttura sanitaria e il paziente (prescrizione decennale e onere della prova in carico alla struttura che dovrà dimostrare di avere fatto tutto ciò che era possibile al fine di evitare l’evento dannoso),  mentre molto è cambiato in merito al rapporto tra medico e paziente che diviene quasi assolutamente di natura extracontrattuale, a meno che ci sia stato uno specifico accordo tra i due, con un importante alleggerimento in ordine alla responsabilità del medico (prescrizione quinquennale e onere della prova che ricade sul paziente che deve provare la colpa del medico).

Professione infermiere: alle soglie del XXI secolo

La maggior parte dei libri di storia infermieristica si ferma alla prima metà del ventesimo secolo, trascurando di fatto situazioni, avvenimenti ed episodi accaduti in tempi a noi più vicini; si tratta di una lacuna da colmare perché proprio nel passaggio al nuovo millennio la professione infermieristica italiana ha vissuto una fase cruciale della sua evoluzione, documentata da un’intensa produzione normativa.  Infatti, l’evoluzione storica dell’infermieristica in Italia ha subìto un’improvvisa e importante accelerazione a partire dagli anni 90: il passaggio dell’istruzione all’università, l’approvazione del profilo professionale e l’abolizione del mansionario sono soltanto alcuni dei processi e degli avvenimenti che hanno rapidamente cambiato il volto della professione. Ma come si è arrivati a tali risultati? Gli autori sono convinti che per capire la storia non basta interpretare leggi e ordinamenti e per questa ragione hanno voluto esplorare le esperienze di coloro che hanno avuto un ruolo significativo per lo sviluppo della professione infermieristica nel periodo esaminato: rappresentanti di organismi istituzionali e di associazioni, formatori, studiosi di storia della professione, infermieri manager. Il filo conduttore del libro è lo sviluppo del processo di professionalizzazione dell’infermiere. Alcune domande importanti sono gli stessi autori a sollevarle nelle conclusioni. Tra queste, spicca il problema dell’autonomia professionale: essa è sancita sul terreno giuridico dalle norme emanate nel periodo considerato, ma in che misura e in quali forme si realizza nei luoghi di lavoro, nella pratica dei professionisti? E, inoltre, come si riflettono i cambiamenti, di cui gli infermieri sono stati protagonisti, sul sistema sanitario del Paese? Il libro testimonia che la professione è cambiata ed è cresciuta, ma che c’è ancora molto lavoro da fare. Coltivare questa crescita è una responsabilità delle nuove generazioni. Le voci del libro: Odilia D’Avella, Emma Carli, Annalisa Silvestro, Gennaro Roc- co, Stefania Gastaldi, Maria Grazia De Marinis, Paola Binetti, Rosaria Alvaro, Luisa Saiani, Paolo Chiari, Edoardo Manzoni, Paolo Carlo Motta, Duilio Fiorenzo Manara, Barbara Man- giacavalli, Cleopatra Ferri, Daniele Rodriguez, Giannantonio Barbieri, Patrizia Taddia, Teresa Petrangolini, Maria Santina Bonardi, Elio Drigo, Maria Gabriella De Togni, Carla Collicelli, Mario Schiavon, Roberta Mazzoni, Grazia Monti, Maristella Mencucci, Maria Piro, Antonella Santullo. Gli Autori Caterina Galletti, infermiere e pedagogista, corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma.Loredana Gamberoni, infermiere, coordinatore del corso di laurea specialistica/ magistrale dal 2004 al 2012 presso l’Università di Ferrara, sociologo dirigente della formazione aziendale dell’Aou di Ferrara fino al 2010. Attualmente professore a contratto di Sociologia delle reti di comunità all’Università di Ferrara.Giuseppe Marmo, infermiere, coordinatore didattico del corso di laurea specialistica/ magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede formativa Ospedale Cottolengo di Torino fino al 2016.Emma Martellotti, giornalista, capo Ufficio stampa e comunicazione della Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi dal 1992 al 2014.

Caterina Galletti, Loredana Gamberoni, Giuseppe Marmo, Emma Martellotti | 2017 Maggioli Editore

32.00 €  30.40 €

La nuova disciplina penale e i dubbi ad essa legati

In ordine alla responsabilità penale, è stato introdotto con la legge Gelli, l’art. 590-sexies, mediante il quale si è assistito ad un riordino sostanziale della materia, soprattutto per ciò che attiene alla valorizzazione delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali. Tale previsione normativa ha disciplinato i casi in cui l’evento dannoso si sia verificato a causa di imperizia del medico (i criteri della colpa sono imperizia, imprudenza e negligenza), ma dalla formulazione della norma rimaneva poco chiaro se e in che misura il comportamento imperito del sanitario dovesse essere correlato alle linee guida. Non si capiva, infatti, se l’esonero della responsabilità del medico avvenisse tout court e quasi in automatico ogni qual volta si facesse riferimento alla applicazione di una linea guida o di una pratica clinico-assistenziale e come queste dovessero essere intese.

Responsabilità penale, cosa cambia con la sentenza n. 8770/2018 e il ritorno della “colpa lieve”

La sentenza n.8770/18 delle sezioni unite della Corte di Cassazione ha il pregio di fugare i dubbi circa la valida ed interpretazione applicativa delle linee guida. Dalle more della pronuncia risulta chiaro che il sanitario sarà ritenuto responsabile dell’evento dannoso ogni qualvolta: l’evento dannoso sia conseguenza del comportamento negligente e imprudente anche per colpa lieve; ogni qualvolta l’evento dannoso sia conseguenza del comportamento privo di perizia del sanitario quando il caso non sia regolato dalle linee guida, anche in questo caso viene riesumato il concetto di colpa lieve; nei casi in cui il comportamento imperito del sanitario risieda nel non aver saputo individuare la linea guida da seguire; o quando l’evento sia conseguenza dell’imperizia del sanitario che nell’applicare una linea guida adatta al caso non sia stato in grado per colpa grave  di eseguirla adattandola al particolare caso.

 

Martino Di Caudo

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