In una nuova lettera indirizzata al Governo firmata dal segretario nazionale Ceccarelli e dal presidente Schiavoni, il sindacato Coina ha evidenziato le imbarazzanti contraddizioni legislative che portano gli operatori sanitari guariti dal Covid, ma non totalmente in regola con il vaccino, a essere di fatto discriminati senza motivi plausibili. La pubblichiamo qui per intero.
Tenore discriminatorio
«Illustrissimi,
la scrivente O.S., a seguito dell’emanazione del DL. n. 24 del 24 marzo u.s. e della nota del Capo Gabinetto del Ministero della salute, vuole evidenziare il tenore discriminatorio e la contraddittorietà di tali note in relazione alle vigenti norme in tema Covid-19.
Con l’emanazione del DL n. 172/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022 n. 3) e le successive norme in tema Covid-19, si è andati a definire lo status vaccinale, sia della popolazione, che dei lavoratori, indicando, nell’articolo 9 del DL n. 52/2021 comma 4 bis: “A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità di sei mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.
A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità a decorrere dall’avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo”.
La norma vigente
La norma vigente evidenzia il fatto che chiunque avesse completato il ciclo primario (prima e seconda dose) e nel frattempo avesse contratto il Covid-19, il soggetto interessato non è obbligato ad effettuare la dose di richiamo (booster).
Di fatti il DL n. 24/2022 all’articolo 8 specifica che: “In caso di intervenuta guarigione l’Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell’interessato, dispone la
cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute.
La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”.
La nota del Capo di Gabinetto
Duole constatare invece che la nota del Capo Gabinetto del Ministero della Salute, a firma della Dott.ssa Cocculuto, obbliga il sanitario guarito con ciclo primario completato ad effettuare la dose booster, in contrasto con il citato articolo 9 del DL n. 52/2021.
Si vuole inoltre evidenziare, visti i continui cluster negli ospedali che colpiscono gli operatori sanitari pluri-vaccinati, che l’indicazione del DL n. 44/21 “…di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e
assistenza”, utilizzando il solo strumento della vaccinazione per evitare contagi, non è attualmente garantito (come confermato dal rapporto INAIL sui contagi tra operatori sanitari e dai recenti studi scientifici).
Lo studio
La MedRxiv ha prodotto, in data 4 aprile 2022, uno studio titolato “Necessity of Covid-19 vaccination in previously infected individuals | MedRxiv”, del quale ci limitiamo a riportare le conclusioni: “E’ improbabile che gli individui che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2 possano beneficiare di una vaccinazione da Covid-19, pertanto i vaccini possono essere indirizzati preferibilmente nei confronti di coloro che non sono stati infettati in precedenza”.
Sembra chiaro come il punto di forza di questa campagna vaccinale Sars-Cov2 non sia quello di impedire o ridurre i contagi, come confermato dagli studi recenti, ma soprattutto quello di attenuare sensibilmente la sintomatologia, così da impedire l’ospedalizzazione del soggetto che ha contratto il virus.
È necessario modificare la nota
Si chiede pertanto in primis di modificare la nota del Capo Gabinetto, poiché in contrasto con la normativa vigente e di ripristinare l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari al 15 giugno pv. e non fino al 31 dicembre 2022, poiché oltre che discriminante verso gli altri lavoratori e cittadini, non garantisce la sicurezza prevista dall’articolo 4 comma 1 del DL n. 44/2021.
Certi di un Vostro interessamento, si porgono cordiali saluti».
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