È facile licenziare i “Furbetti del Cartellino” in 30 giorni se sai come farlo

Cambiano le regole per i “furbetti del cartellino”, o meglio, mutano le regole poste a tutela dell’interesse pubblico al rispetto della salute collettiva.

Come si licenziano i “furbetti del cartellino”

Il fenomeno sotteso a questa prassi tutta italiana prende le mosse dall’humus culturale di riferimento e i tanti interventi del legislatore e di parte della magistratura non sono riusciti ad arginarne il dilagare. Il reato è quello di «falsa attestazione della presenza in servizio», che si sostanzia nella falsa attestazione della presenza mediante la quale un dipendente (da solo o l’aiuto di terzi) faccia risultare di essere in servizio o comunque alteri l’orario di ingresso e uscita dal lavoro. Illecito che coinvolge anche la figura di chi agevola, con la propria azione attiva od omissiva, la realizzazione dell’intento criminoso.

Chiariti i margini normativi vediamo come all’interno del quadro generale siano mutati alcuni aspetti della disciplina, in primo luogo si attende il via libera da parte del Consiglio dei Ministri, all’approvazione del decreto correttivo, che completa le Regole della Pubblica amministrazione.

Aspetto sul quale porre l’attenzione è il licenziamento immediato di chi sia colto sul fatto dell’assenza ingiustificata. Ecco come si procede in questo caso, il licenziamento sarà intimato non oltre i 30 giorni successivi al fatto.

  • Primo adempimento sarà la sospensione del dipendente, provvedimento che avviene entro e non oltre le 48 ore dal comportamento indicato come illegittimo.A deciderne l’emanazione può essere il capo servizio o il capo dell’ufficio provvedimenti disciplinari. Il responsabile della struttura di appartenenza è obbligato a disporre la sospensione cautelare (con sospensione dello stipendio del dipendente), senza necessità di sentire preventivamente il dipendente.
  • Saranno 15 i giorni concessi al lavoratore per presentarsi agli uffici provvedimenti disciplinari, questi potrà ottenere un ulteriore rinvio di 5 giorni solo se il dipendente certifica un impedimento grave, oggettivo ed assoluto alla mancata convocazione.
  • La denuncia del lavoratore alla Procura regionale della Corte dei Conti dovrà avvenire ad opera dell’Ente Pubblico entro 20 giorni dall’avvio del provvedimento disciplinare. Spetterà alla Corte dei Conti valutare l’entità del danno sofferto dalla Pubblica Amministrazione
  • L’azione complessiva termina con il licenziamento del dipendente nei 30 giorni dalla realizzazione del fatto illecito.
  • Importante evidenziare la presenza di una clausola di garanzia posta a tutela dell’effettivo decorso dell’azione contro il dipendente. Tale clausola prevede che la violazione dei termini sopra richiamati non possano far decadere l’azione di responsabilità

Per ciò che attiene invece alle sanzioni meno gravi diverse dal licenziamento, queste saranno regolamentate dai singoli contratti.

http://www.dimensioneinfermiere.it/licenziato-il-primario-furbetto-del-cartellino/

Martino Di Caudo

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