“Illegittima estensione del contributo di 750 mln imposto alle Regioni ordinarie. Così si mettono a rischio i fondi per la sanità”

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“Illegittima estensione al 2020 del contributo di 750 mln imposto alle Regioni ordinarie. Così si mettono a rischio i fondi per la sanità

Questo in sintesi quanto affermato dai giudici della Corte Costituzionale, i quali hanno precisato come non sia da ritenere illecito imporre alle regioni dei risparmi di spesa, ma questi, anche se di lungo periodo, devono comunque essere temporanei.
In particolare mediante la sentenza n. 103 è stato affermato che per ciò che attiene agli accordi bilaterali fra lo Stato con le regioni e autonomie speciali, queste ultime non possano sottrarsi al rispetto degli stessi, sempre che tali accordi siano finalizzati a stabilire la quota della loro contribuzione.

E’ stato inoltre posto sotto la lente di ingrandimento del lavoro dei Giudici che l’imposizione di nuovi contributi in capo a regioni a statuto ordinario incida: “sul livello del finanziamento del Ssn, sicché lo Stato, in una prospettiva di lungo periodo, dovrà scongiurare il rischio dell’impossibilità di assicurare il rispetto dei Lea in materia sanitaria e di garanzia del diritto alla salute”. 

La censura di incostituzionalità ha investito l’articolo 1, comma 527, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). Le ragioni sottese a questa scelta attengono al precipuo carattere dell’estensione al 2020 del contributo di 750 milioni a carico delle Regioni ordinarie, proprio perché tale disposizione si pone in antitesi con il carattere di transitorietà delle specifiche misure di finanza pubblica che impongano nuovi risparmi di spesa alle Regioni.

 

La norma era stata impugnata dalla Regione Veneto, a seguito della reiterazione con la quale lo Stato le aveva nei fatti, e per la terza volta, esteso annualmente l’ambito temporale di operatività di una manovra economica in origine limitata al triennio 2015-2017.

Ecco il contributo della Corte mediante il quale viene spiegato la ratio sottesa alla volontà di censurare la disposizione, anche in riferimento alla eventuale impossibilità di assicurare il rispetto dei LEA fissati dallo Stato:“È pur vero, tuttavia, che, sul lungo periodo, la continua imposizione di contributi alla finanza pubblica alle Regioni a statuto ordinario, inevitabilmente incidenti sul livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, potrebbe comportare in futuro il rischio dell’impossibilità di assicurare il rispetto dei LEA fissati dallo Stato. Su quest’ultimo incombe perciò l’onere di evitare tale rischio, eventualmente mediante il reperimento di risorse in ambiti diversi da quelli afferenti la spesa regionale, per rispettare gli obblighi, contratti anche a livello europeo, di garantire l’equilibrio finanziario dell’intero settore pubblico allargato.”

I giudici della Corte Costituzionale investiti del giudizio non hanno mancato di evidenziare con toni enfatici come invece il comportamento delle regioni e provincie autonome abbia, nei fatti “ridotto il fabbisogno sanitario.”

 

Martino Di Caudo

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