Debridement chirurgico eseguito dall’infermiera, condannata la coordinatrice

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Un’interessante sentenza della Suprema Corte di Cassazione ha condannato una coordinatrice infermieristica (L. Radovic) a seguito del perpetrato abuso della professione medica commesso da un’infermiera della sua equipe. 

Il ‘disegno criminoso’

In alcuni stralci della sentenza, riportati da Prima Chivasso, è chiaramente spiegata la sua ‘colpa’: “«Per avere, quale coordinatrice della Rsa “Residenza Roma” di Crescentino, con più atti compiuti tra il marzo e il maggio 2015 in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, concorso nella consumazione del delitto di esercizio abusivo di una professione materialmente posto in essere da Giovanna D., infermiera professionale della RSA, consentendo alla stessa lo svolgimento di pratiche di esclusiva competenza del medico chirurgo, come l’esercizio di tecniche di “debridement” chirurgico su degenti della struttura, tra i quali Luciano D. e Margherita S., dunque consentendo a Giovanna D. l’esercizio abusivo della professione di medico chirurgo per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato».

Concorso commissivo: “Fatti i fatti tuoi”

Nel vagito della Suprema Corte si legge anche: «I giudici di merito hanno chiarito che Radovic, direttrice amministrativa della struttura sanitaria in argomento, non fosse stata chiamata a rispondere della responsabilità penale per l’esercizio abusivo della professione medica da parte della infermiera Giovanna D. a titolo di concorso omissivo, cioè per avere mancato di esercitare funzioni di vigilanza che spettavano al direttore sanitario della struttura (soggetto cui era riferibile una specifica posizione di garanzia), bensì a titolo di concorso commissivo, per avere redarguito l’infermiera F***, dicendole che non aveva alcuna competenza per giudicare l’operato della collega Giovanna D. e prescrivendole di “farsi i fatti propri”: F*** che, in una riunione del personale sanitario della casa, aveva sollevato la questione della pratica abusiva della infermiera Giovanna D. che utilizzava il bisturi per rimuovere i tessuti necrotizzati dei pazienti, pratica rientrante nelle competenze esclusive del medico chirurgo.

In tal modo la Radovic aveva fornito un contributo determinante alla commissione del reato da parte della predetta infermiera, cui aveva concorso per averne agevolato la consumazione».

Ricorso respinto

Per questi motivi il ricorso della donna, già condannata in primo grado a Vercelli e in appello a Torino, è stato respinto: la Corte di Cassazione «Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Donato C., nella qualità di curatore speciale di Margherita S., che liquida in complessivi 2 mila 700 euro!».

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Alessio Biondino

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