L’essenziale da sapere sul Decreto 2 aprile 2001 per gli infermieri

Redazione 21/01/21
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Il decreto 2 aprile 2001 determina e definisce le classi dei corsi di laurea triennali e magistrali per le professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica, esplicitandone le attività formative indispensabili e gli obiettivi formativi qualificanti.

Legislazione infermieristica: l’essenziale da sapere sul Decreto 2 aprile 2001

Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica “Determinazione delle classi delle laurea universitarie delle professioni sanitarie” 

Decreto ministeriale 2 aprile 2001 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 giugno 2001, n.128

Art.1

1. Il presente decreto definisce,………omissis……., le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione, di cui agli allegati da 1 a 4.

2. I corsi di laurea istituiti dalle università, ai sensi del presente provvedimento e con le modalità previste dall’articolo 11, comma 1, della legge n. 341/90, sono finalizzati a formare laureati secondo gli specifici profili professionali di cui ai decreti adottati dal Ministro della sanità ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

L’articolo determina la natura legislativa del corso di laurea in infermieristica.

Art. 2
1. I corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto sono istituiti e attivati dalle facoltà di Medicina e Chirurgia con il concorso, ove previsto dallo specifico profilo formativo, di altre facoltà. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni…

Vengono specificate le sedi ove la formazione universitaria può avere luogo: università, aziende sanitarie pubbliche o private accreditate dal ministero, IRCCS.

Art. 4

3. I regolamenti didattici possono disporre l’impiego, tra le attività affini o integrative, degli ambiti disciplinari caratterizzanti non utilizzati, assicurando comunque il rispetto dei criteri di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 509/1999.
4. In considerazione dell’elevato contenuto pratico delle attività formative e delle direttive comunitarie concernenti le professioni sanitarie di cui al presente decreto, la frazione dell’impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere superiore al trenta per cento.

L’infermieristica è una professione ad alto contenuto pratico, per questo motivo la parte di impegno riservata allo studio personale non può superare il 30% dell’intero corso.

 Art. 5
1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di lavoro per studente.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i crediti formativi universitari dei corsi di laurea per la formazione delle figure professionali dell’infermiere, dell’infermiere pediatrico e dell’ostetrica/o, di cui alle direttive dell’Unione Europea citate in premessa, corrispondono a 30 ore di lavoro per studente

Un credito formativo per la figura infermieristica, su direttiva europea corrisponde a 30 ore di lavoro per studente.

Art. 6
1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio professionale.

2. La prova finale:
a) consiste nella redazione di un elaborato e nella dimostrazione di abilità pratiche;
b) è organizzata in due sessioni in periodi definiti a livello nazionale, con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della Sanità;
c) la Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali individuate con apposito decreto del Ministro della sanità sulla base della rappresentatività a livello nazionale…

Il Decreto interministeriale del 2 aprile 2001 definisce che nel percorso formativo è la prova finale che ha valore abilitante all’esercizio professionale dell’infermiere. Consiste nella produzione di un elaborato e di prove pratiche in cui una commissione composta da almeno 7 membri e non più di 11, di rappresentanti formativi e dell’Ordine, accertano il livello minimo di pratica del candidato.

 

Allegato 1 – Classe 1

Classe delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica

I laureati nella classe sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 1, comma 1, gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica che svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza nell’età evolutiva, adulta e geriatrica.

La classe 1 definisce la classe di laurea nelle professioni infermieristiche, altre classi definiscono le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Riassunto del decreto ministeriale

Per riassumere i punti essenziali per l’infermiere del Decreto 2 aprile 2001:

  1. determina i corsi di laurea in infermieristica;
  2. specifica dove deve avvenire la formazione universitaria;
  3. determina quanto pesa lo studio teorico e pratico dell’infermiere all’interno del corso
  4. definisce la prova finale come abilitante all’esercizio;
  5. definisce la classe di laurea nelle professioni infermieristiche

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