Il diritto allo studio dell’infermiere, dalla Costituzione al nuovo CCNL.

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Il diritto allo studio dell’infermiere, dalla Costituzione al nuovo CCNL.

Lo studio e la formazione professionale rappresentano il necessario step migliorativo che permette all’individuo, sia come singolo che come soggetto inserito in formazioni sociali, di rapportarsi al meglio con il mondo che lo circonda. Questo piano di osservazione trova riscontro anche nel settore sanitario, ove la formazione continua permette ad infermieri e medici di garantire ai pazienti standard di servizio elevati. In Italia il realizzarsi di tale diritto trova il suo presupposto nella nostra Carta Costituzionale, in particolare grazie agli artt. 3, 33 e 34, che si pongono quali strumenti normativi fondamentali per garantire a tutti di poter accedere alla formazione scolastica.

Lo statuto dei lavoratori ed il diritto allo studio

I principi espressi nella nostra Costituzione trovano precipua declinazione in alcune norme di diritto. In particolare lo Statuto dei lavoratori (legge 300/79), ha evidenziato all’art. 10 che: “che tutti i lavoratori studenti, dipendenti da datore di lavoro pubblico o privato, che siano iscritti e frequentanti corsi regolari di studio (istruzione primaria, secondaria, qualificazione professionale) presso scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario durante i riposi settimanali.”

IL nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)

Lo strumento principe attraverso il quale si concretizza materialmente il diritto allo studio del lavoratore si ha attraverso “Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) che, “nel diritto del lavoro italiano, rappresenta un tipo di contratto di lavoro stipulato a livello nazionale tra le organizzazioni rappresentanti dei lavoratori dipendenti e i loro datori di lavoro, ovvero dalle rispettive parti sociali in seguito a contrattazione collettiva e successivo relativo accordo.” fonte Wikipedia.

150 ore l’anno per la formazione degli infermieri

In particolare il nuovo Ccnl prevede al comma 1 dell’art. 48 che: ai dipendenti siano concessi – anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’Azienda o Ente – permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna Azienda o Ente all’inizio di ogni anno.La disposizione mira a garantire il diritto alla formazione non solo dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ma anche a quei dipendenti che godano del part-time.

 

Quali sono le attività che l’infermiere può svolgere?

Inoltre è necessario precisare quali siano le attività che è possibile esperire al fine di usufruire del diritto allo studio e che si traducono nello svolgimento del corso specifico e nell’esperimento dell’esame o prove di esame, mentre non possono essere considerate all’interno della categoria quelle modalità di esercizio del diritto che entrino in conflitto con l’interesse generale del datore di lavoro o che riguardino la preparazione degli esami o per altre attività complementari.

L’ordine di priorità delle concessioni dei permessi

Se inoltre il numero delle richieste supera il 3% del personale in servizio di cui al comma 1 del CCNL, i permessi vengono concessi secondo il seguente ordine di priorità:

a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;

b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);

c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) nonché i dipendenti di cui al comma 12.

 

Martino Di Caudo

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