Cos’è il danno iatrogeno differenziale?

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In tema di responsabilità medica, particolare attenzione deve essere prestata al danno iatrogeno differenziale, un particolare tipo di danno che si discosta da quello biologico per alcune caratteristiche peculiari.
In primo luogo bisogna chiarire cos’è il danno iatrogeno differenziale, questo si traduce in un pregiudizio alla salute del paziente, causato dal comportamento colposo del sanitario, condotta quest’ultima in grado di dar seguito ad un peggioramento di una lesione già esistente, a sua volta ascrivibile a colpa di un terzo od a cause naturali.

IL danno iatrogeno differenziale ed il danno biologico.

Affinché  possa concretizzarsi il danno iatrogeno differenziale devono, inoltre, susseguirsi alcuni eventi che lo differenziano dal danno biologico generale:
  1. vi deve essere la manifestazione di una lesione alla salute a seguito del comportamento di un terzo o per cause di natura;
  2. deve essere intervenuto un sanitario per fronteggiare tale lesione;
  3. deve presentarsi un errore da parte del medico nella gestione del caso del paziente;
  4. dalla condotta del medico deve scaturire un peggioramento delle condizioni di salute iniziali del paziente

Di cosa risponde il sanitario?

Il medico quindi aggrava, con la sua condotta colposa, le condizioni di salute di chi ha in cura, dando seguito al consolidarsi di postumi che il paziente avrebbe altrimenti evitato. In tal senso il vero problema riguarda la necessità di capire se il sanitario che ha causato l’aggravamento delle condizioni di salute debba rispondere dell’intero danno patito dal paziente, o solo della percentuale di danno derivante della sua condotta colposa.

Il punto della giurisprudenza sulla questione:

La giurisprudenza dà risposta affermativa sia nel caso in cui la lesione originaria sia dovuta a caso fortuito, sia nel caso in cui sia dovuta a colpa di un terzo. Nella seconda ipotesi, in particolare, il sanitario risponde dell’intero danno patito dal paziente a seguito dell’interpretazione dell’art 2055 c.c che, ai fini della solidarietà nel risarcimento, tiene conto dell’unicità del fatto dannoso e non delle diverse condotte che lo hanno causato “suddetta unicità del fatto dannoso deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, pertanto, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno” (Cass., sez. III, 4 giugno 2001, n. 7507)
Inoltre se il danno deriva dalla condotta colposa di due differenti agenti, entrambi a norma dell’art. 187, comma 2, c.p., sono chiamati a risarcire in solido del danno causato, senza che sia possibile distinguere tra le varie condotte dei correi (Cass., sez. III, 24 aprile 2001)

Come quantificare il danno?

Al fine di una corretta quantificazione del danno sarà necessario far riferimento alle conseguenze negative sulla salute del paziente cui hanno dato vita la patologia originaria non derivante dal comportamento colposo del sanitario. Il danno sarà quindi rappresentato dal differenziale tra invalidità residuata al paziente derivante dalla condotta del sanitario e quella frutto della lesione originaria alla salute se il trattamento sanitario fosse stato corretto.

 

Martino Di Caudo

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