Infermiere in vacanza: il dipendente ha diritto a non essere disturbato!

Redazione 12/08/19
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Un filo diretto col Datore di lavoro

Siamo in ferie? Finalmente è arrivata l’ora. L’estate si può dire inoltrata, ed anche la fruizione delle tanto sospirate vacanze. Il solleone ormai ci abbraccia e riscalda le nostre ossa logore del lavoro di tutto l’anno nei bui reparti.

Siamo distesi a godere dello spettacolo incessante della natura, che consapevole (solo essa) ci guarda e vede in noi ancora un ostacolo, un fardello che ci portiamo addosso inconsapevoli.

Non avvertiamo alcuna sensazione? Eppure come un cordone ombelicale e atavico ci lega purtroppo corpo e mente. No non è nostro figlio che ci tira per la maglietta accampando pretesti e capricci per il gelato. Forse nello spazio infinito dell’universo lavorativo, ci consola sapere e desiderare che qualcuno ha sempre bisogno di noi, anche quando siamo a riposo e nell’esempio ricorrente, in ferie.

Infermieri in vacanza: il dipendente ha diritto a non essere disturbato!

Il Datore di lavoro o il Coordinatore hanno ancora i fili in mano, attaccati alla nostra schiena. Li hanno lasciati collegati a noi, che ignari e inconsciamente abbiamo optato quasi per un costume-divisa, in modo tale da rimanere vigili e pronti nel momento della chiamata.

Ma tranquilli han detto che chiameranno solo per augurarci buon ferragosto e chiederci di che temperatura è l’acqua del mare o se è comoda la baita in montagna, dirci che gli manchiamo, e se al bisogno, se per caso ci annoiamo, quasi quasi, forse………

Il rifiuto di chiamata

Ma a tale chiamata, altro non si può etichettare che la vergogna dell’abuso, non avendo assolutamente i caratteri della norma: non esiste una Pronta Disponibilità (PD) a riposo nè tanto meno vacanziera in generale, se non espressamente nonchè preventivamente istituita con accordi tra Operatore, Amministrazione e Organizzazioni Sindacali. Tutto il resto è inesistente.

Quindi, se l’infermiere in vacanza non è sottoposto con tutti i crismi alla Pronta Disponibilità non può essere chiamato!

Questo è infatti, il periodo di maggior sopruso, considerata la mole di richieste estive da più parti, ma ciò non toglie che sia una pratica comune e legittimata purtroppo, anche da un diffuso senso di non conoscenza della materia di diritto del lavoro, che ci spinge ormai ad accettarla come prassi “casalinga-legalizzata”, che ci ha avvolto e stringe come morsa tutto l’anno, anche quando siamo a casa nel giorno di riposo e non solo durante le ferie.

Una Pronta Disponibilità mascherata è sempre stata applicata e serve per sopperire ad una cronicità di carenza organica illegalmente. Avere legato a sè il lavoratore potendo sempre contare sulla sua “forza numerica” mette il cuore in pace e tranquillizza il datore di lavoro, allo stesso modo cambiare le carte in tavola all’ultimo momento, parlando della turnistica, determina un delirio di onnipotenza e di controllo su tutta la vita “esterna” dell’infelice.

I diritti dell’infermiere in vacanza

Non cadiamo nelle solite trappole ma agiamo consapevoli e consci dei nostri diritti:

  • se non siamo in PD, possiamo non rispondere al telefono;
  • il turno non può essere stravolto senza il nostro consenso;
  • le esigenze della variazione devono essere chiaramente giustificate e legittimate;
  • non siamo obbligati a lasciare il nostro numero di telefono nelle rubriche di Reparto, se non siamo reperibili in PD.

Cosa dice la Cassazione

La Cassazione ci dice che possiamo tranquillamente andare in vacanza, cioè come periodo concordato e approvato dal Datore di lavoro e possiamo anche ignorare la chiamata visto che non siamo reperibili per la pronta disponibilità.

E se anche abbiamo acconsentito al ritorno a lavoro, ci dovrà risarcire ogni danno derivato: prenotazioni, hotel, ecc., oltre alla mancata fruizione e alla posticipazione in altra data delle ferie promesse .

Il Datore di lavoro e/o Coordinatore devo esporre il turno base 30 giorni prima dell’effettivo turno, entro il 20 del mese precedente, e non si possono apportare modifiche senza il consenso del lavoratore .

A proposito la Suprema Corte ha affermato che, anche nei rapporti a tempo pieno, il tempo libero ha una sua specifica importanza, stante il rilievo sociale che assume lo svolgimento da parte del lavoratore di attivita’ extralavorative (o relative a un secondo lavoro, ove non sia prevista esclusiva), sicche’ l’obbligo datoriale di affissione in luoghi accessibili dei turni di servizio di cui all’art. 10 della legge n. 138 del 1958 dev’essere inteso come diretto a consentire al lavoratore di conoscere in via anticipata, in un termine ragionevole, i propri impegni lavorativi, al fine di una programmazione del proprio tempo libero.

E se mi arriva un ordine di servizo? Si deve eseguire, ma poi…..

Il Datore di Lavoro o Coordinatore che si vogliano cimentare in un braccio di ferro pensato legittimo al di là di giudizi, spero siano al corrente di qualche accorgimento.

La disposizione dell’ordine di servizio può essere impartita anche da chi non è Dirigente purché sia stato delegato a farlo dal Dirigente titolare del potere, e che della delega sia stata data comunicazione in forma certa.

Deve essere sempre chiaro (nella motivazione) e determinato da una situazione di emergenza, non può quindi essere usato per la programmazione sul lungo termine, non può essere impartito per telefono e deve essere tassativamente consegnato in forma cartacea all’interessato tempestivamente.

La forma verbale, ammessa solo in casi eccezionali, (successivamente deve essere trascritto), come consuetudine reiterata, può rappresentare eccesso autoritario, per cui se ne può contestare l’abuso.

L’aspetto della continuità col tempo potrebbe configurare Mobbing, specialmente quando è preso di mira un determinato (e solo) dipendente. Chi lo emette in maniera inappropriata è comunque sottoposto ad eventuali ripercussioni penali .

La recente sentenza della Cassazione ha modificato le regole per quanto riguarda il comportamento del dipendente del pubblico impiego, accomunandole a quello del privato. Naturalmente va da sè che l’ordine di servizio non deve essere eseguito se contrario alla Legge.

Ma negli altri casi, anche se illegittimo e a parer nostro richiamiamo una eccezione di inadempimento del datore di lavoro, deve essere eseguito. La Cassazione aggiunge che resta salvo il diritto per i lavoratori del pubblico impiego, come nel privato di richiedere l’intervento del Giudice del Lavoro, anche in via d’urgenza, per chiedere che venga rilevato il carattere illecito delle direttive imposte e disposta la rimozione dei loro effetti.

Ora rilassarci è l’unico pensiero

Perciò tranquilli, rilassiamoci e tagliamo quel benedetto filo di connessione che teniamo sempre legato e teso, sempre consci che uno strattone potrebbe arrivarci come un sinistro colpo inferto da chi ci vorrebbe ancora a capo chino nell’ambiente lavorativo, in turno.

Un pensiero positivo e affettivo potrebbe servirci a stemperare la questione se pensiamo che la nostra lontananza è sentita come abbandono, in fondo se siamo ricercati anche a riposo o in ferie è perché lavoriamo bene e i problemi li risolviamo, noi.

Buone ferie a tutti gli infermiere in vacanza!

Autore: Giovanni Trianni – Infermiere Legale Forense

Redazione

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