Legge 194/1978: La tematica dell’aborto e il quadro normativo di riferimento

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L’aborto e il quadro normativo di riferimento.

Le tematiche attinenti alla bioetica e alla biotecnologia rappresentano, allo Stato attuale, un interessante momento di comunicazione tra diritto e scienza. Nella nostra carta costituzionale il tema della Libertà scientifica è affrontato mediante il richiamo ad alcuni articoli.

La legge attorno al tema dell’aborto

In primo luogo bisogna fare riferimento all’articolo 9 della Costituzione che prevede: ”La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica” e l’articolo 33 che prevede come: “l’arte e la scienza siano libere e libero né è l’insegnamento”.

Le disposizioni di cui sopra si pongono come fondamentali per il riconoscimento di alcuni nuovi diritti. Tra queste nuove garanzie rientra la possibilità di sviluppare strumenti tecnologici e scientifici innovativi, i quali devono essere bilanciati con il rispetto della dignità umana e dei diritti inviolabili dell’uomo.

La legge 194/1978

Un importante riconoscimento di tali nuovi diritti è avvenuto con la legge del 1978 la numero 194. Una tutela, approntata da parte dello stato, alla figura della madre e alla procreazione cosciente e responsabile, ponendo l’accento sul ruolo sociale della maternità e tutelando altresì la vita umana del nascituro.

Nell’ottica del bilanciamento tra interessi in gioco, si è tentato di tutelare sia il concepito che la madre, offrendo il più alto impegno nella tutela della gestante che voglia interrompere la gravidanza, qualora in gioco vi sia la sua salute.

Allo stato attuale,in base alla Legge 194/1978 e alla fine di una valutazione che spetta al consultorio e alla struttura socio sanitaria di riferimento, la donna potrà entro i primi 90 giorni di gestazione, interrompere la gravidanza. Affinché si possa esercitare tale diritto deve, però , sussistere un serio pericolo per la sua salute fisica e psicologica.

Le condizioni per interrompere la gravidanza secondo la Legge 194/1978

Devono essere prese in considerazione inoltre anche altre circostanze tra le quali: le modalità in cui è avvenuto il concepimento, le condizioni economico, sociali e familiari nelle quali si estrinseca la vita della gestante, può interrompere la gravidanza anche la minorenne.

In Italia proprio nell’ottica del bilanciamento di interessi tra vari diritti tutelati, esiste anche una specifica possibilità di dar seguito alla propria obiezione di coscienza per quel personale sanitario contrario ideologicamente all’aborto.

Implicazioni bioetiche e l’obiezione di coscienza

Alla luce delle considerazioni sopra richiamate risulta gravissimo il comportamento di un medico che, questa estate, si è rifiutato, proprio perché obiettore di coscienza, di far abortire una paziente nonostante la stessa versasse in evidenti e precarie condizioni di salute. L’episodio si è verificato al San Giuliano di Giugliano in Campania nella provincia di Napoli e ha causato il licenziamento del medico.

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Martino Di Caudo

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