La nuova disciplina sull’Azione di rivalsa
Nel caso di specie, per ciò che attiene all’azione di rivalsa, il comma 5 dell’articolo 9 è stato modificato nel senso di una maggiore chiarezza sul problema della moltiplicazione del reddito. In particolare viene chiarito come il Legislatore non abbia voluto intendere che il reddito degli esercenti la professione sanitaria debba essere moltiplicato per il triplo; ecco il testo appena modificato: “pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo”, mentre la precedente previsione stabiliva che: “pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo”.
Ulteriore modifica è avvenuta al comma 6 del medesimo articolo per il quale vige adesso la presente formulazione: “pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno, immediatamente precedente o successivo”, sostituisce “pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo”
Il tutto, come precisato, serve a chiarire come per l’azione di rivalsa il Legislatore non abbia voluto intendere che il reddito debba essere moltiplicato per il triplo, perché questo avrebbe potuto far intendere che non vi fossero limiti allo stesso.
Riformulazione art.14 e introduzione dei commi 7-bis e ter, sul Fondo di garanzia per i danni da responsabilità sanitaria
Per ciò che attiene invece alla riformulazione dell’articolo 14 del medesimo testo di legge, si è assistito alla introduzione degli commi 7-bis e ter, mediante i quali è stato stabilito che
Il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, avrà anche la funzione di favorire l’accesso alla copertura assicurativa per i professionisti della sanità che svolgono la propria attività in regime libero-professionale. Per questi ultimi, infatti, a differenza dei colleghi dipendenti, spetterà la possibilità di assicurarsi solo per l’azione di rivalsa, coloro i quali svolgono la loro attività in regime libero professionale si dovranno assicurare anche per colpa grave, con un deciso aggravio dei costi supportati.
Particolarmente significativa l’abrogazione di tutti i richiami alla legge Balduzzi sulle tabelle risarcitorie, data la nuova entrata in vigore delle tabelle appena approvata dal Parlamento.
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