Sospensione per mancata vaccinazione da parte dell’Opi? Inutile fare ricorso

Lo ha stabilito il Tar Friuli Venezia Giulia con la sentenza del 13 settembre 2021 n. 276 (Pres. Settesoldi, Est. Ricci): il ricorso contro il provvedimento con cui l’Opi ha disposto la sospensione dall’esercizio della professione di una infermiera che non ha effettuato il vaccino Covid-19 (ai sensi dell’art. 4, comma 6, Dl n. 44 del 2021) fino al 31 dicembre 2021 o fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale, non è ammissibile.

Comunicazione dell’Opi? Solo un onere informativo

Il motivo? Secondo l’art. 7, co. 4, Dl n. 44 del 2021, la comunicazione della sospensione da parte dell’Ordine corrisponde solamente ad un onere informativo e a una “esigenza di certezza”, visto che l’atto è stato di fatto adottato da una diversa amministrazione ed è già stato comunicato all’interessato (cfr. comma 6: “l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e … ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato”).

E tale ‘avviso’, prodotto dall’Ordine, non ha conseguenze sulla produzione dell’effetto giuridico predeterminato ex lege che consegue, solo ed esclusivamente, all’adozione dell’atto di accertamento (cfr. comma 6: L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2″).

Non vi è finalità sanzionatoria

Riflettendoci, tale sospensione è del tutto estranea alle reali competenze dell’Ordine professionale in senso proprio. In essa, infatti, non vi è affatto una finalità sanzionatoria o punitiva, bensì precauzionale: trattasi semplicemente di una misura atta a tutelare la salute collettiva.

Ed è appunto per questo che non può fare riferimento all’esercizio della professione in toto, ma solamente al “diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.

Effetto automatico

Non consegue, pertanto, all’esercizio di un potere disciplinare e quindi di un procedimento di valutazione in concreto della gravità di una condotta, ma è l’effetto rigidamente predeterminato ed automatico di un presupposto di fatto (l’inadempimento all’obbligo vaccinale, accertato dall’azienda sanitaria)”.

Una sospensione che è perciò del tutto automatica, così come lo è anche il suo venir meno: qualora si verifichi “l’assolvimento dell’obbligo vaccinale”, il lavoratore potrà tornare pienamente operativo senza il bisogno di alcun atto (nemmeno accertativo). Altrimenti,  la sua sospensione perdurerà “fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021” (art. 4, comma 9).

Autore: Alessio Biondino

Fonte: Il Sole 24 Ore

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